DOGE! GIOVANNI SORANZO. 203 ! 56. — 1319, ind. II, Marzo 9. — c. 13. — Copia della seguente. 1319, Gennaio 26. Roberto re di Gerusalemme ecc. (Napoli) fa sapere ai mastri portolani della Puglia d’ aver comperato da Giannino Zanuti di Venezia in Genova, mine 790, cantari 1 e rotoli 44 di farina per gli armigeri di quella città, a soldi 24 la mina (1.1028, s. 3, d. 3 di genovini = onze 195, tari 25, grana 3 del regno), e d’ a-vergli concesso in pagamento l’esportazione dal regno di tal quantità di grano, il cui diritto di estrazione, di onze 10 per 100 some di frumento o 200 d’ orzo, copra il credito del Zanuti. Ordina sia data esecuzione al contratto e ne prescrive i modi ; e per non pregiudicare le società dei Bardi, Peruzzi ed Acciaiuoli di Firenze, che avevano il privilegio di esportare gran quantità di grano, ingiunge che l’importo della concessione fatta al veneziano sia compreso nel regio conto. Data a Genova. — Autenticata alla presenza di Marco del fu Bartolameo Sartori, di Lorenzo del fu Giovanni da Lorenzo scrivani ducali, da Bonincontro, da Nicolò Pistorino vice cancellier grande e da Marco del fu Bartolameo Fraperii scrivani ducali. 157. — (1319), ind. II, Marzo 15. — c. 45. — Maffeo de Montefalco podestà, G&nte de’ Gabrielli da Gubbio capitano, ed il comune d’Ancona accreditano come loro ambasciatore a Venezia Lippo di Marco, mandato per affari relativi a certo frumento che quel comune tiene presso Ravenna. Data in Ancona (v. n. 158). 158. — (1310), ind. II, Marzo 15. — c. 45. — I precedenti (v. n. 157) scrivono al doge pregandolo di rilasciare salvocondotto per 1000 staia venete di frumento da condurre da Ravenna ad Ancona, ove era gran penuria. Data in Ancona. 159. — 1319, Marzo 26. — c. 44 t.° — Il doge, riferito per intiero il documento n. 130, presentatogli da mastro Giovanni da Buda nunzio del re d’Ungheria, annunzia di avere aderito a quanto è disposto in quello. Ordina che il pagamento dell’ 1 '■/ , % imposto agli ungheresi portanti merci, oro ed argento in Venezia debba esigersi per 10 anni, potendo cessar prima se il ricavato pareggerà le somme dei danni al risarcimento dei quali è destinato. Se non le pareggerà, i veneziani aventi rappresaglie contro gli ungheresi rientreranno nei loro diritti, Ano ad estinzione dei loro crediti (v. n. 160). Data nel palazzo ducale. V. Liubió. op. cit., I, 301. 160. — 1319, Marzo 26. — c. 44. t.° — Il doge, in risposta a lettere del re d’ Ungheria ed all’ esposto da mastro Giovanni da Buda, onde rianimare i vicendevoli commerci, approva le disposizioni del n. 130 come nel precedente, e chiede pei veneziani negozianti in Ungheria la sicurezza e protezione che Venezia concederà agli ungheresi nei di lei stati. V. Liubió, op. cit., I, 302.