DOGE: GIOVANNI SORANZO. 129 ambasciatori, che, cioè, il re aveva ordinato si impedisse il transito pel ferrarese delle merci destinate alle città di Lombardia di parte imperiale (tenendo esso re Ferrara per la parte guelfa), e che ogni merce potesse essere importata in Ferrara per mare ed esportata per altri luoghi. Soggiunge esso cardinale, che tale agire ridonderebbe in fine a danno della Chiesa e di Ferrara ; e chiede che richiamino in vigore i trattati ed i privilegi goduti dai veneziani, essendo questo il volere del papa. Data presso Malaucène, diocesi di Vaison. V. Minotto, Doc. ad Ferrariam. ecc., II, 38. 572. — (1313), ind. XI, Giugno 26. — c. 199. — Adenolfo d’Aquino cavaliere, maestro dei balestrieri di Sicilia (Napoli), provveditore delle castella, vicario regio e podestà di Ferrara, scrive al doge chiedendo che alcuni legni, dà esso vicario fatti arrestare in quella città per avervi portate merci, quantunque con licenza del doge stesso, prima della publicazione della libertà di navigazione nel Po (e ciò per eseguire i trattati fra la república e Ferrara), possano essere ivi scaricati. Data a Ferrara. V. Minotto, Doc. ad Ferrariam ecc., II, 38. 1313, Luglio 2. — V. 1313, Novembre 14. 573. — 1313, ind. XI, Luglio 9. — c. 199. — Il doge ed i consiglieri Pietro Zeno, Nicolò Arimondo, Giovanni da Molino, Gabriele Yeniero, Nicolò Faliero e Giustiniano Giustiniani, riconoscono a Baldovino Delfino il diritto di regresso sui beni della società de’ Macci di Firenze, per aver egli pagate 1000 lire, in forza di malleveria di 1. 2000 di picc. da lui prestata al comune, ad istanza di Giovanni e di Yieri. de’ Macci, in nome di quest’ ultimo che era stato condannato al detto pagamento. 574. — 1313, ind. XI, Luglio 12. — c. 200. — Schiatta de’ Macci di Firenze si obbliga a consegnare al doge, ad ogni richiesta, Meo Palmieri e Salvino di Be-nincasa fiorentini, della società de’Buonaccorsi, trovati con argento comperato in Venezia, e venutivi in onta al decreto emanato contro quelli che non fecero cambium curie romane. Non potendo consegnarli, il mallevadore pagherà quanto piacerà al doge. — Valevole per sei mesi. 575. — 1313, ind. XI, Luglio 24. — c. 200. — Stima di quattro cavalli di Marco Belegno eletto rettore di Rettimo. Il loro prezzo stava fra i s. 50 e i 23 !/s di grossi. 576. — 1313, ind. XII, Settembre 3. — c. 201. — Annotazione: che Fulcherio de Ulasperch cavaliere, procuratore di Enrico conte di Gorizia (procura 23 Agosto d. a. in atti Antonio da Cividale not. imp.) giurò, in nome di quel principe, fedeltà al doge. V. Kandler, Cod. dizioni. Istriano. COMMEMORI AH, TOMO I.