DOGE: PIETRO GRADENIGO. 79 333. — 1307, ind. VI, Settembre 22. — c. 130. — Istrumento in cui si dichiara che Donato Lombardo chiese al patriarca di Grado e al vescovo di Castello, che sia fatto luogo (appellos sibi diari) all’ istanza riferita nell’ allegato al n. 331 ; e che n’ ebbe in risposta non aver essi ancor deciso sul partito da prendere. Fatto ed atti come il n. 331, come pure i testimoni ; più Cristoforo Miniatello (v. n. 334). 334. — 1307, ind. VI, Settembre 22. — c. 1301.° — Donato Lombardo dichiara al patriarca di Grado e al vescovo di Castello, senza recedere dall’ appellazione allegata al n. 331 e senza ammettere le querele dei vescovi di Milopotamo e cala-monense, essere intenzione di Venezia che questi possano andare alle loro chiese e percepirne le rendite. Fatto ed atti come il n. 332. — Testimoni : Buonmatteo de Retegno, Pietro Costantino, Tisio e Marino della Sega banditori ducali. 335. — 1307, Ottobre 12. — c. 121. — Il patriarca d’Aquileia pattuì con Venezia di cederle i diritti eh’ egli aveva nelle terre dell’ Istria, da essa tenute, per 500 marche del Friuli all’ anno ; ambe le parti procureranno d’ ottenere dal papa 1’ approvazione di tale accordo ; avutala, esse permetteranno il passo nei rispettivi territori alle truppe che vanno in servizio dell’ una o dell’ altra, non però ai propri nemici. V. Kandlek, Coti, diplom. Istriano. 336. — 1307, ind. VI, Ottobre. — c. 119 t.° — Annotazione simile alla riferita al n. 320, con cui si dichiara che gli interessati assentirono a prorogare fino al prossimo natale la sospensione delle rappresaglie, coll’ adesione di Lorenzo figlio di Iacopo Tiepolo Cocco. V. Minotto, loc. cit. 337. — s. d., (1307, Ottobre). — c. 119 t.° — Il doge risponde ad Arnoldo di Enrico ambasciatore del comune di Firenze: non poter rivocare le rappresaglie concesse a certi veneziani contro fiorentini, essendo diritto accordato solennemente ; se i primi fecero contratti con società fiorentine, non ne sa nulla ; le rappresaglie devono avere il loro corso; chi avrà ragioni giuridiche da far valere, sarà u dito. 338. — 1307, NoA^embre 3. — c. 117 t.° — Belletto di Castello procuratore del comune di Milano (procura 6 Ottobre 1307 in atti Martino di Iacopo Rube e Ugolino Galacio notai milanesi) dichiara a Badoaro Badoaro maggiore, Iacopo Contarmi, Marino Foscarini, Paolo Delfino, Nicolò Morosini ed Andrea Bragadino consiglieri reggenti durante la malattia del doge, che, per F arresto in Po di varie navi con sale diretto a Milano, Venezia aveva contravvenuto ai trattati. Il vicedoge Badoaro e gli altri respingono 1’ accusa, asserendo che Venezia mantiene libera la navigazione del Po ; risarcirà i singoli danneggiati ; desidera che Milano osservi i trattati come Venezia.