DOGE: GIOVANNI SORANZO. 121 537. — 1312, ind. X, Agosto 25. — c. 184 t.° — A schiarimento di decreto dei XL, degli 8 Luglio 1300, il doge ed i consiglieri dichiarano doversi intendere caduti nel bando e nella pena ivi indicata tutti coloro che, essendosi arruolati per servire in una nave, publica o privata, e avendone riscosso soldo, ricevessero soldo, marinariciam vel caparam, per servire sopra un altro legno avanti la partenza del primo. 538. — 1312, ind. XI, Settembre 1. — c. 190 t.° — Annotazione: che il doge, i consiglieri Tomaso Miani, Giovanni Basadonna, Saladino Premarino, Tomaso Bar-barigo, Baldovino Delfino e Giovanni Valaresso, ed i procuratori di S. Marco Guido da Canale e Pietro Grimani, non essendo i due ultimi d’ accordo, elessero ed approvarono a gastaldo di S. Marco Giuliano de Curio. 539. — (1312), ind. XI, Settembre 6. — c. 177. — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna rilasciato per benemerenze a Giovanni Malombra di Cremona giurisperito, a’ suoi figli ed eredi. — Con bolla di piombo. Dato in Venezia nel palazzo ducale. 540. — 1312, ind. XI, Settembre 9. — c. 186. — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna rilasciato a maestro Ravagnino fisico di Belluno, a’ suoi figli ed eredi, per la sua eccellenza nell’ arte, e per la sua fedeltà e devozione. — Con bolla d’ oro. Dato in Venezia, nel palazzo ducale. 541. — 1312, Settembre 28. — c. 192 t.° — Fra’Folco di Villaret gran maestro dello spedale di S. Giovanni gerosolimitano, notifica d’ aver ricevuto da Rosso Diotisalvi della società dei Peruzzi di Firenze le somme riferite al n. 535, per le quali fa piena quitanza tanto al doge di Venezia quanto al Peruzzi. — Con bolla di piombo. Dato a Rodi. 542. — 1312, ind. XI, Settembre 29. — c. 186. — Privilegio di cittadinanza concesso al nobile Nicolò da Lozzo di Padova, benemerito del comune di Venezia. — Con bolla d’ oro. Dato in Venezia nel palazzo ducale. 543. — (1312), Ottobre 3. — c. 191. — Berengario cardinale vescovo di Tu-sculo, ed Arnaldo (Pelagrua) card, diacono di S. Maria in portico, pendenti le trattative per la riconciliazione di Venezia colla S. Sede per le cose di Ferrara, permettono a tutti di aver commercio coi veneziani, non ostante che questi siano scomunicati, a condizione che s’ osservino i trattati già esistenti fra Venezia e Ferrara, cioè che i naviganti da Mantova a Venezia non solchino altre acque che quelle del Po, restando vietato il nuovo canale fatto nel veronese (v. n. 425). I contravventori perderanno navi e merci; Venezia provvederà all’ esecuzione; la navigazione dell’ Adige COMMEMORALI, TOMO I. 16