22 C0MMEM0RIALI, LIBRO I. L. patriarca di Costantinopoli. Altra volta il papa delegò il vescovo di Treviso e l’arciprete di Padova ad ottenere da Venezia l’abolizione di leggi pregiudicanti la libertà ecclesiastica ; il vescovo di Castello si lagnò ora personalmente d’ attentati di quella, ai suoi diritti, e il comune, sordo alle minaccie d’interdetto, s’ appellò al patriarca di Grado; quindi il papa ordina al prelato costantinopolitano di recarsi a Venezia a tentare un accomodamento ; se non riesca, citi le parti davanti al pontefice. Data in Laterano, a. 8 del pont. (IV id. AprJ (v. n. 88). 88. — (1302), Aprile 10. -— c. 21 t.° — Bolla piccola di papa Bonifacio Vili. Invita Venezia ad uniformarsi alle disposizioni date nella precedente, riferendone il contenuto. Data, come il n. 87. 89. — 1302, ind. XV, Aprile 17. — c. 24. — Litaldo banditore ducale, spedito a Vicenza per arrestare Margherita rea di furto a danno della sua padrona Elisabetta moglie di Leonardo Giustiniani, riferisce non aver voluto il podestà di Vicenza consegnarla, nonostante le requisitorie del doge e del podestà di Padova. 90. — (1302), ind. XV, Maggio 8. — c. 28 t.° — Commissione data da Marino Gradenigo rettore di Canea ad Enrigaccio Gradenigo inviato a Venezia per chiedere: Che i feudi vengano completati di terre e villani; che si diano terreni per colonizzare lo spopolato territorio ; che si faccia il porto, necessario, come lo provò il pericolo corso dalla flotta di Giovanni Querini ; siano pagati i militi di Canea che servirono in guerra ; siano rispettati i diritti e prerogative di essi ; osservato il decreto escludente da feudi ed uffizi i bastardi; che il duca in Candia paghi le case fatte atterrare ; che si paghi al comune di Canea 1’ accordatogli dazio degli Ebrei ; che siano creati camerlenghi in Canea ; che si proibisca aprir botteghe e taverne fuor delle mura, e l’importazione in città del vino forestiero. La città darà in tempo di pace 3000 misure di fruménto all’ anno. Data a Canea. 91. — 1302, ind. XV, Giugno I. — c. 21. — Inventario d’ armi consegnate al bailo di Negroponte. 92. — (1302), ind. XV, Luglio 20. — c. 25 t.° — Il doge risponde a Venturino Capra mercante di Brescia ed ambasciatore di quel comune : Manderà a ricevere le cose colà sequestrate ai veneziani e lascierà giudicare a quel vescovo quanto il comune debba pagare in risarcimento ; fatta tale restituzione, i bresciani avranno libero accesso a Venezia, che non fu mai loro vietato (v. n. 96). 93. — (1302), ind. XV, Luglio 22. — c. 72. — Iacopo Barozzi duca in Candia fa publicare che niuno osi esportare dall’ isola schiavi ivi comprati, sotto pena di 50 perperi per ogni schiavo. Rinnovato nel 1304 (v. n. 57).