116 COMMEMORIATE, LIBRO I. 638. — s. il., (1314), Ottobre 12. — c. 212 t.° — Lancellotto de Gibonerits costituito alla presenza del doge e del suo consiglio, dopo molte parole scambiate con Gabriele Trevisano, acconsente che a quest’ ultimo siano pagate, a saldo del suo credito verso il comune di Genia per sale, danni e spese, lire 38 ven. di gr. sulla rata del venturo Marzo dell’ annualità che Venezia doveva al detto comune, promettendo che questa convenzione sarà ratificata (v. n. 637). 639 — 1314, ind. XIII, Ottobre. — c. 220 t.° — Annotazione: che il cancel-lier grande, d’ordine del doge, depose presso i camerlenghi di comune: onde 12 meno '/4 scarso di metallo (oro ed argento?) in pezzi di coppe rotte; presure 4 di smeraldi legati (smeraldis incassalisj; presure 4 di turchesi; presure 4 di granati; 4 di perle fpirlisj ; 18 pietre piccole legate. 640. — 1314, ind. XIII, Novembre 7. — c. 221. — Consulto di Rizzardo Malombra. Al quesito : se della violenza tentata da alcuni zaratini contro Nicolota da Zara dovesse giudicare il solo conte di quella città, ovvero il conte coi giudici della stessa, citati alcuni passi del diritto romano, risponde : essere il caso di competenza del solo conte. 9 V. Ljubió, op. cit., I, 282. 641. — 1314, ind. XIII, Novembre 22. — e. 221 t.°— Petizione presentata al doge e al suo consiglio dagli ambasciatori del comune di Ancona. Chiedono 1' annullamento delle rappresaglie concedute a Flordenino da Fabriano, atteso che quando fu danneggiato, non era ancora cittadino veneto, ma di Fabriano, e quindi nemico di Ancona. Che sia fatto giudicare da arbitri il fatto dei chioggiotti derubati sul lit-torale di Fano, pel quale furono loro aggiudicate le rappresaglie (v. n. 610). Che il doge si accontenti di ricevere il prezzo ricavato dal comune di Ancona da certo pepe tolto in quel distretto a negozianti tedeschi (centinaia 38 a 1. 33 di picc. anconitani il cent.), e ciò in termine conveniente, versando quella città in ristrettezze. Confidano che in tal guisa resterebbe sopita ogni querela. Se qualche anconitano avesse alcuna delle cose tolte ai tedeschi, sarà obbligato a restituirla (v. n. 642 e 655). 642. — s. d., (1314, Novembre 23). — c. 222. — Risposta del doge alla precedente. Acconsente a sospendere per quattro mesi le rappresaglie concesse ai chioggiotti, purché le relative questioni siano sottoposte ad un arbitrato da tenersi in Venezia secondo il diritto veneto, nel quale sarà trattato anche 1’ affare di Flordenino. Ancona ha in suo potere i malfattori che spogliarono i tedeschi, i quali ricorsero a Venezia, essendo seguito il caso nelle sue acque. Accetta peraltro l'offerto pagamento purché si fac ria entro due mesi. Per la residua perdita dei tedeschi, descritta nell’ allegato, giudichino gli arbitri suddetti, ovvero altri in Treviso o in Padova. Allegato : s. d. — Perdite sofferte da Corrado e da Ottolino da Vienna, consistenti in fustagni, bocarani, coltri, guanti, cinture, spezierie, folexelli, pepe, oro ed argento filato di Lucca e panni. Il tutto è descritto nelle relative quantità e prezzi, per la somma di 1. 101 di den. ven. gr.