38 COMMEMORIALI, LIBRO I. ed altre cose utili in guerra, con Alessandria, 1’ Egitto ed i sudditi del soldano di Babilonia ; come pure il dare a questi alcun aiuto. V. Marin, ibid. — Non portando questo documento alcuna indicazione che possa chiarirne del tempo di sua emissione, fu posto qui nella supposizione che ad esso possa riferirsi la bolla precedente 163. — 1304, ind. II, Aprile 7. — c. 48 t.° — Il doge ed i consiglieri promettono ad Alvise Morosini, che ne aveva fatto istanza per parte di suo zio Alberto Morosini, di risarcire quest’ ultimo dei danni che fossero per ricevere i suoi beni dall’ argine sopra di essi intrapreso dal comune (v. n. 229). 164. — (1304), ind. II, Aprile 7. — c. 49 t.° — Rosso da Città di Castello podestà di Padova partecipa, per mezzo di Aleardo de Basiliis, la risposta che diede agli ambasciatori veneti Guido Marcello e Giambonino de Freganesco giudice ; chiede gli si siano prontamente comunicate le intenzioni di Venezia in proposito (v. n. 165). Data a Padova. 165. — 1304, ind. II, Aprile 7. — c. 49 t.° — Bisposta data dal comune di Padova agli ambasciatori veneziani (v. n. 164); Padova aveva diritto di far la palata in Seuco. Non rispose alle prime intimazioni del doge di abbatterla, cessando allora dalla carica il podestà Marino Badoaro; e quando il successore Andrea Va-laresso stava per farlo, la palata fu distrutta dai veneziani. Aver poi Venezia proposto 1’ arbitrato, accettato dai padovani, reso impossibile dagli stessi proponenti per nuove pretese sul luogo del Ponte di Pietra. Il luogo della Tenzon fu sempre di Padova, che 1’ affittò a Pietro Bertoli canonico di Chioggia e ad altri, e sta inscritto nel publico catasto. La palata del Ponte di Pietra vi esisteva molto prima dell’ ultimo compromesso, ed il comune di Padova non fece che ristaurare la vecchia ; aderì tuttavia a sottoporre la cosa ad arbitrato. Venezia non aveva diritto di far lavorare presso la Torre di Nassarolo, volendo i patti che quel luogo fosse rispettato ; pure, anche in quanto a ciò, si accordò l’arbitrato. Il diritto di Padova sulle saline e sul castello è si noto e constatato, che non si può farne questione, essendo proprietà del comune. Non par conveniente nè utile ai padovani fare una completa revisione di confini fra 1’ uno e 1’ altro stato intorno ai luoghi in questione, ma insiste sulla proposta già fatta che 1’ arbitrato versi sui luoghi di Seuco, Ponte di Pietra e Torre di Nassarolo, purché siano sospesi i lavori in quest’ ultimo punto. Si respinge ogni altro modo d’ accomodamento (v. n. 158 e 167). 166. — 1304, Aprile 8. — c. 47. — Frate Enrico, priore dei predicatori nel... veneto, dichiara d’avere udito dalla bocca di Benedetto XI papa, presente fra’ Florio da Verona cappellano pontifìcio, che i veneziani potevano far commercio coll’ Egitto e coi sudditi del soldano di Babilonia eh tutto ciò che non è espressamente proibito nella bolla papale a loro diretta (v. n. 161), quindi anche di panni e vesti. Data a Roma presso S. Pietro. 167. — (1304), ind. II, Aprile 13. — c. 50 t.° — Il podestà di Padova scrive