50 COMMEMORALI, LIBRO I. avere ancora Padova risposto su tal punto, e propone un arbitrato per tali questioni (v. n. 237). 232. — s. d., (1305, Gennaio). — c. 72 t.° — Consulto di nizzardo Malombra giurisperito, nel quale prova non avere il patriarca d’ Aquileia diritto d’ esigere le 450 marche pretese pel tempo trascorso dopo spirati i compromessi. V. Minotto, Doc. ad ForumjuUi ecc., 57. 233. — 4304, Febbraio 11 (m. v.). — c. 73. — Annotazione: che Nicolò So-ranzo di S. Severo acquistò dal doge, dal consiglio minore e dagli ufficiali al frumento 2000 staia di grano caricato in Candia su nave di Marino Soranzo, a grossi 12 lo staio, pagabili in Venezia; il grano da consegnarsi prima della partenza della nave da Ragusi, e con facoltà al compratore di acquistarne altre 500 staia e d’esportarlo dall’adriatico, — Il 12, Paolo Querini, figlio di Marco procuratore di S. Marco, prestò guarentigia pel Soranzo (v. n. 234). 234. — 13Ó4, Febbraio 41 (m. v.). — c. 73. — Annotazione di contratto simile al precedente fatto da Angelo Pesaro, con facoltà di scegliere fra il grano portato dalla nave di Marino Soranzo, ed altro caricato su legno dei Grimani (v. n. 235). 235. — 1304, Febbraio 19 (m. v.). — c. 73. — Annotazione di contratto simile al n. 233, fatto con Marco Michele di S. Angelo. Il cancellier grande cancellò le annotazioni ai n. 233-235, 17 Maggio. 236. — 1304, ind. III, Febbraio 25 (m. v.). — c. 65. — L’arcidiacono d’Aquileia espone in nome del patriarca : avere quest’ ultimo, in seguito ad appellazione dell’ abate di S. Michele sotto terra e d’ altri canonici di Parenzo, revocata sentenza del vescovo parentino contro di essi, riponendoli, pendente l’appellazione, nei rispettivi benefici ; chiede che Venezia faccia osservare tali disposizioni, e permetta l’esame dei testimoni suoi soggetti. Il doge assente ; darà ai podestà di Parenzo e Montona gli ordini relativi, ma non può obbligare a comparire il vescovo suddetto, trattandosi di cose spirituali. 237. — 1305, ind. Ili, Febbraio 28. — c. 92 t.° — Marco Siboto procuratore del comune di Venezia, e Aleardo del fu Galvano de Busillis procuratore del comune di Padova, in esecuzione della pace di Treviso (4 Ottobre 1304), pattuiscono che tutte le questioni vertenti fra Padova e Venezia, dal tempo del laudo pronunziato da Ailino di Terradura, Giovanni Capodivacca e Guido di Gabriele per la prima, e Giovanni Contarmi, Tomaso Viaro e Pietro Zeno per la seconda, siano sottoposte al giudizio di tre arbitri secolari, di un frate minore e di un predicatore, eletti da ciascuna delle parti. Converranno dal 1 Ottobre in Chioggia ed in Piove di Sacco alternativamente per un mese, e, scorsi 4 mesi, in Treviso fino a 2 anni dal presente. Le vertenze saranno decise dai secolari, che solo nei casi di discrepanza udranno i religiosi ; le parti s’ asterranno da lavori nei luoghi in questione ; i luoghi