DOGE: GIOVANNI SORANZO. 133 cessano chiedere 1’ amicizia di Venezia ; essa amò sempre e cercò di trattar bene i trevisani. Il concedere la vendita del sale a quel comune sarebbe per altro dannoso assai, nè vi può assentire. Se Treviso volesse insistere, Venezia, dovrebbe provvedere a’ propri interessi. 589. — 1313, ind. XII, Novembre. — c. 203 t.° — Voto dei consultori in giure (sapientum iuris). Nella convenzione di Pago furono stabilite la creazione e le attribuzioni del conte. Per ciò che non è compreso in quel patto, s’intendono riservati i diritti di Zara, salvi gli statuti e le consuetudini di Pago. Avendo quei di Pago acconsentito ai zaratini, per grazia e per 4 anni, un dazio sul sale, gli ultimi non vi hanno altro diritto, nè può dirsi che sia passato in consuetudine, benché 1’ abbiano esercitato fino al tempo della guerra. Ove il trattato si riferisce agli statuti, devesi intendere ai presenti e futuri. Dev’ esser mantenuto il diritto consuetudinario del conte di Zara, di citare (vocarej quelli di Pago (v. n. 612). V. Liubió, op. cit., I, 272. 590. — 4343, ind. XII, Dicembre 5. — c. 205 t.° — Pietro de Azaiolis ambasciatore del comune di Rimini, dichiara di acconsentire che il danno dato da riminesi ad abitanti di Loreo col togliere loro certe anguille, venga risarcito da Rimini, secondo la stima di periti eletti dalle due parti (v. n. 596). V. Minotto, Doc ad Ferrariam ecc., II, 42. 591. — 1343, ind. XII, Dicembre 10. — c. 206 t.° — Annotazione: che il doge ed i consiglieri Nicolò Moro, Gabriele Veniero, Giovanni da Molino, Marco Morosini, Giovanni Michele, Giovanni Valaresso, decretarono di riconoscere per cittadini veneti, coi loro eredi, Radisclavo Lubancii di Scardona e suo fratello Giorgio. V. Liubió, op. cit., I, 272. — SchafXrik, op. cit., I, 13. 592. — s. d., (1313). — c. 202. — Annotazione (in dialetto) : che Pantaleone Michele prestò allo Stato lire 1000 di grossi da restituirsi in Negroponte 15 giorni dopo 1’ arrivo delle galee. Non avvenendo questo, il creditore dovrà avere in Venezia s. 30 di grossi per grossi 12. Ciò fu scritto alla Ternaria, e ne stette mallevadore Giovanni Michele di S. Sofia consigliere. Se le galee non andranno a Negroponte, il creditore sarà pagato da quel bailo (belo). 593. — s. d., (1313). — c. 202. — Risposta giustificativa di Lodovico Morosini, bailo a Negroponte, alle querele presentate contro di lui da Bonifacio dalle Carceri. Il sequestro de’ beni di questo fu fatto allo scopo di risarcire i danni recati dai suoi villani al veneziano Iacopo Buticlcir. Per pagare le spese della flotta, i signori feudatari (lombardi) cioè Giovanni di Masino, Alice Gisi e Marchesina di Bodonitza, imposero dazi che il dalle Carceri non volle pagare, come non volle associarsi ad una colletta da essi fatta in proporzione de’ propri averi, benché fosse il più gran signore dell’ isola, sicché esso bailo, il consigliere Federico Michele e il defunto Francesco Contarmi dovettero mandare per le case dei feudatari a fare oppignora-