180 COMMEMORIALI, LIBRO II. 49. — (1317), Giugno 27. —*c. 5. — Francesco de’Manfredi capitano di Faenza, scrive al doge di avere a di lui richiesta fatto arrestare Zanolo di frate Mercado debitore del veneziano Nicolò Zancani. 1317, Giugno 28. — V. 1317, Giugno 30. 50. — (1317), ind. XV, Giugno 30. — c. 9. — Giovanni Marino Zorzi console veneto in Puglia, a dimostrare il malvolere del mastro portolano nel pagare quanto doveva a Venezia, invia 1’ allegato A. Si dice dispiacente della non riuscita dell’ affare della dogana, il quale avrebbe avuto miglior esito se egli avesse potuto dar denari all’ arcivescovo di Capua, a Tomaso di S. Giorgio, a Giovanni de Laido (?) procuratore del fisco e a Giovanni Crillo (?), consiglieri regi. Invia la convenzione .da lui stipulata coi doganieri il 28 Giugno (allegato B). Data a Trani. Allegato A : s. d. — Giovanni Marino Zorzi scrive a Roberto re di Napoli deniinziando come i regi ufficiali ed il mastro portolano neghino il pagamento delle 10000 onze d’oro da essi esatte sui veneziani e dovute al comune di Venezia, e come minaccino d’impedire a questi 1’ esportazione dei grani per favorire i toscani. Dimostra l’ingiustizia e lo svantaggio pel re stesso di tale procedere ; allega ordini regi del 23 Maggio che ingiungevano non dovere il contratto coi Bardi, Peruzzi ed Accolli (Acciaiuoli) di Firenze pregiudicare i veneziani ; dice non avere il vicario e capitano di ,Bari dato ascolto a’ suoi lagni in proposito ; fa sentire che il mastro portolano agisce in tal guisa per avidità ; chiede provvedimenti. Allegato B: (1317), Giugno 28. — c. 9 t.°— Convenzione conchiusa dal giudice Bisanzio e da Geracio regi doganieri in Tràni con Giovanni Marino Zorzi console veneto in Puglia. Resta ferma la convenzione stipulata già col console Carlo Querini, nella quale si stabiliscono i diritti da pagarsi dai veneziani per 1’ esportazione delle grascie dai porti di Trani e Molfetta e dall’ interno del paese ai porti ; si stabilisce temporariamente Trani come unico porto per 1’ esportazione, eccetto pei grani e pel sale ; i negozianti giurino d’ essere proprietari delle merci ; l’olio torbido paghi la metà del chiaro; è proibita la compra del cacio in Bisceglia, Giovenazzo e Molfetta ; si stabilisce il tempo in cui nel solo porto di Trani si potranno caricare ed esportar merci. 1317, Luglio 15. — V. 1317, Luglio 28. » 51. — 1317, ind. XV, Luglio 28. — c. 10. — Giovanni Samitario banditore ducale riferisce d’ aver presentato il 12 Luglio al podestà di Brescia le ducali, relative ai danni dati da quei cittadini a Marino Bellausello e ad altri veneziani, e ne riporta la seguente. Allegato: 1317, Luglio 15. — Lancillotto de’Garisendi podestà e i rettori del comune di Brescia, rispondendo a lettere ducali, espongono che miserevoli condizioni non permettono loro di far ragione alle domande di Venezia, e chiedono sospendaci le minacciate rappresaglie contro i bresciani. Data a Brescia (v. n. 82).