136 COMMEMORALI, LIBRO I. 602. — s. d., (1314, Febbi'aio 19?). — c. 211. — 11 podestà e capitano di Trau Matteo di Soro scrive al doge che, in seguito ad istanza dei parenti di Iuva e di Raimondo figli di Marino da Fara (Lesina) detenuti a Venezia, rilasciò procura al detto Marino perchè possa prestare malleveria di 200 lire a favore di ciascheduno dei suddetti, avendo esso scrivente avuto idonea cauzione in Lesina. Promette di osservare quanto stipulerà il suo procuratore (v. n. 600). V. Liubió, ibid. 603. — 1314, ind. XIII, Febbraio 24. — c. 213 t.°. — Maladino II bano di Croazia e di Bosnia nomina Saraceno del fu Elia di Sebenico suo procuratore per prestare in suo nome il giuramento nelle mani del doge, e compiere le pratiche necessarie per conseguire la cittadinanza veneziana. Data a Scardona (?) nell'hospicio del bano anno 2 del banato. — Presenti : Nol-tio marescalco del bano, Cosa podestà di Sebenico. — Atti Michele del fu Stefano da Scardona n. i., anno 2 (v. n. 613). V. Liubió, ibid. 604. — 1313 (sic, leggasi 1314), ind. XII, Marzo 1. — c. 214. — Procura simile alla precedente di Paolo conte di Trau, figlio del fu Paolo, e fratello dì Maladino bano di Croazia e Rosnia (v. n. 611). Fatta in Sebenico nel palazzo comunale. — Testimoni : Giramonte medico fisico di Sebenico, Cipriano del fu Stancio, Domenico del fu Giorgio. — Atti Angelo Aimo r (?) de Ilaliis di Ascoli not. imp. e giurato del comune di Sebenico. V. Liubió, op. cit. I, 275. 605. — 1314, ind. XII, Marzo 5. — c. 210 t.° — Risposta del Doge a Lancel-lotto, Balduccio, e Folle ambasciatori del comune di Rimini. Dichiara che il decreto per cui nessun legno con vino venale poteva oltrepassare il ponte di Rialto, non lede punto i trattati fra Rimini e Venezia. La proibizione di entrare nei porti (dell’ A-driatico) a quelli che vengono a Venezia, fu fatta per salvare i diritti acquisiti nei patti con Ferrara. Tuttavia sarà mitigata a favore dei riminesi, purché quel comune permetta che si trattino secondo il diritto veneto i suoi che fossero trovati rei di contrabbando nei detti porti. Venezia non è tenuta a risarcire i riminesi dei danni dati loro da marchigiani e romagnoli presso Primaro ; compenserà quelli che fossero recati da sudditi propri. Se quel comune non risarcisce i danni dati ai veneziani nella sua giurisdizione, manca ai trattati. 606. — 1314, Marzo 11. — c. 225. — Commissione data da Giovanni da Lu-cino podestà e dal comune di Brescia a Belengerio da Leno giurisperito e a Pietro de Tercido (o de Circido) inviati ambasciatori a Venezia. In risposta alle querele deH’ambasciatore veneto Pietro Banzolo, dichiarino : ignorar Brescia i danni recati a’ veneti nel proprio territorio ; aver offerto di farne giustizia ed esservi pronta tuttavia. Circa il fatto di Guglielmo Belli da Chioggia, preso, spogliato e taglieggiato da abitanti della riviera bresciana sul lago di Gardà (nell’ Aprile 1313) men-