DOGE: GIOVANNI SORANZO. 257. — s. il., (1320). — c. 98 t.° — Risposte date da Leone re d’Armenia a Michele Giustiniani ambasciatore veneto. Accordò la rinnovazione del privilegio ai veneziani e ne fece decretare l’osservanza. Permette il commercio libero dell’ oro. La metà dell’argento che essi portano nel regno sarà data alla regia zecca; l’altra venduta liberamente, e ciò pel tributo ai saraceni (tartari). Non può togliere dalla zecca la stadera dell’ argento, ma mutò il funzionario addettovi. I veneziani possono comprare a credito senza pagar più che se comprasssero a contanti. Non pagheranno al tragitto de’ fiumi. I loro navigli potranno essere ormeggiati agli anelli infissi nel muro del castello di terra di Laiazzo. Gli ufficiali regi che vessassero i veneziani poveri saranno puniti. I veneziani non pagheranno dazio sui pellami e la seta che comprano in Sis e nel regno. Potranno scaricare lor merci in Laiazzo, anche sulla spiaggia detta lalon, ma l’argento però si scaricherà nel porto. Potranno passare liberamente per l’Armenia recandosi in Tauris et in ssem (sic), sino a che quella sia in pace coi saraceni (tartari). Accetta la raccomandazione fattagli a favore di Nicolò arcidiacono di Tarso. Concede un masenum per ampliare il cimitero dei veneziani. Segue nota che l’originale fu dato nel 1321 a Giovanni Caroso, che andò bailo in Armenia. V. Langlois, op cit., ITO. 258. — (1321), ind. IV, Gennaio 14. — c. 117 (116) t.°— Roberto re di Napoli commette al comune di Genova che sia fatta ragione alle lettere del doge di Venezia, chiedente risarcimento dei danni dati presso Corfù ai veneziani da Cristiano Grimaldi, Francesco Maioni, ed Eccelino Grillo, per la qual causa Venezia gli mandò il frate minore Paolino. Comunica le lettere stesse, ed ingiunge che si obblighino i tre suddetti a dare malleveria di non molestare i veneziani. Data in Aquis (Aix) (v. n. 268). 259. — (1321), Febbraio 2. — c. 93. — Cigala de’ Cigali podestà, Saono Cane abate del popolo ed il comune .di Savona scrivono al doge che, secondo la di lui richiesta, provvederanno che gli armatori di quella città trattino sempre amichevolmente i veneziani. Data a Savona. 260. — 1321, ind. IV, Febbraio 11. — c. 86 t.° — Nicolò Morando (v. n. 219) espone la sua querela al doge. Questi gli offre di fargli render giustizia, ma egli rifiuta chiedendo risarcimento del danno o ducali responsive al n. 219, che gli sono rilasciate. 261. — 1321, ind. IV, Marzo 3. — c. 96. — Il doge, con quattro consiglieri ed i tre salinieri, decreta che si commetta (detur ordoj sale d’Iviza rosso a 1. 7 di denari a grossi il moggio, da portarsi a Venezia su navi venete che partano di là prima del venturo S. Andrea ; sale di Rassababese (laghi in quel di Tripoli) e di Zerbi (Gerba) rosso a 1. 6 */s il moggio, alle stesse condizioni. • V. Mas Latrìe, Traités .... avec les Ardbes de V Afri