DOGE: PIETRO GRADENIGO. 99 l'atto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Iacopo Contarmi, Fantino Dandolo e Filippo Bellegno consiglieri, ed Andrea de’ Norengi scrivano ducale. 425. — 1310, ind. Vili, Marzo 24. — c. ICO t.° — Convenzione stipulata da Venezia col comune di Verona. Questo farà aprire a proprie spese e sul suo terreno un canale navigabile fra 1’ Adige ed il Po, largo tanto che vi passino due navi di fronte. Esigerà in quello dai forestieri la metà dei dazi che pagavano sul Po presso I errara ; i veneziani non pagheranno che pel sale, come praticavasi presso Ierrara, prima che fosse impedita la navigazione padana; Venezia darà a Verona il sale di Chioggia a 1. 16 invece che a 18 pagate in passato; procurerà che il canale sia frequentato; vedrà di accontentare Verona per ciò che spetta alle rappresaglie del fu Marco Timodei. Segue la distinta dei diritti che pagavano sul Po presso Ferrara i lombardi in genere, quei di Piacenza, Lodi, Milano, Como, Mantova, il sale di Chioggia ed altro ; vi si nota che 20 bolognini fanno un grosso veneto. V. Minotto, Doc. ad Ferrariam ecc., II, 17. 1310, Aprile 2. — V. n. 432. 426. — 1310, Aprile 4. — c. 151 t.° — Brano di bolla di papa Clemente V al re d’Armenia. Rispondendo ad intercessione del re, dice che Venezia aveva offeso la S. Sede in modo da meritarsi i fulmini della Chiesa, e che quindi avea fatto dar mano a procedura contro di essa ; ma che la tratterà con ogni premura se vorrà ritornare ad ubbidienza. Data in Avignone, 5 anno del pont. fll non. Apr.J. 427. — (1310), ind. Vili, Aprile 16. — c. 146 t.° — Ducale al podestà di Capodistria. In risposta a sue lettere che partecipavano come, per la distruzione dei molini, essendo gran penuria di farina in quella città, egli avesse fermato una barca (marciliana) di Rastellino da Rimini carica di farina, che trovatasi nelle acque di Pirano aveva avuto ordine da Rastellino di Bonomo di recarsi a Venezia, il doge approva tal provvedimento ; ma avverte che, essendo vietato ai ravennati il commercio coi veneti, essi fanno macinare il lor grano e venderne da altri la farina ; ordina che arrivando in Capodistria persone o merci ravennati, siano sequestrate e spedite a Venezia, e che ciò si publichi. V. Minotto, Doc. ad Forumjulii ecc., 70. 428. — (1310), Aprile 21. — c. 147. — Giovanni de Donellis preconsole e Bianco de Agazoto console de’ mercanti a Cremona e compagni, scrivono al doge meravigliandosi che Venezia abbia proibito ai propri sudditi il commercio con quella città in causa di rappresaglie ; dichiarano senza fondamento tal motivo ; pregano sia revocato il divieto, promettendo ogni sicurezza ai mercanti veneziani in Cremona, e dimandando altrettanto pei cremonesi in Venezia. Data a Cremona.