251 C0MMEM0RIALI, LIBRO It. Francesco ambasciatore di Capodistria, gliene replicò l’ingiunzione, comandando in pari tempo al proprio capitano di procurarne la libertà anche colla forza, e di punire il Greifenberg se non volesse obbedire. Data in Grammis (?). 384. — (1323), ind. VII, Settembre 19. — c. 141 (140) t.° — Ugolino Giustiniani conte, e i giudici di Zara al doge. Inviarono ambasciatori al bano Nicolò presso Knin. Questi delegò due suoi nobili a guarentire che, venendo verso Zara, non darebbe danni. Avendo gli ambasciatori, nel promettergli servicium,_ riservato la fedeltà a Venezia, acconsentì alla riserva. Andò a Spalatro ed ora viaggia verso Vra-na. Zara gli destinò due altri ambasciatoli a protezione del distretto, essendovi grande scarsezza di pane. V. Liubió, op. cit., I, VA2. 385. — s. d., (1323, Settembre?). — c. 145 (144). — Gaddo Maggiolino dichiara (in italiano) che, in seguito al contratto n. 382, ebbe incarico dai compratori del grano di ordinare a Marino Marini di portarlo a Genova. Ciò seguì il 25 Settembre 1323, a stile pisano, nel mare dell’Elba; ma il 26, trovandosi la nave nelle acque di Piombino, fu sorpresa da due galee pisane e costretta a recarsi a Porto Pisano. — Griffo e Chelo Sardo e Puccio Talento sottoscrivono la dichiarazione. Segue nota che, il 24 Marzo dell’ ind. VII, l’atto n. 382 e il presente furono coliazionati coll’ originale dallo scrivano Bonincontro. 386. — (1323), Ottobre 2. — c. 142 (141) t.° — Lodovico re de’ romani al doge, suo et imperii fideli. Farà fare processo circa la spoliazione e cattura di veneziani denunziategli dal doge, e procurerà che siano risarciti i danni. Data a Monaco, a. 5 del regno (VI non. Oct.J. 387. — (1323), Ottobre 12. — c. 141 (140) t.° — Disposta del- doge a Toma-sino di Gaulello e Piacentino di Montemartino ambasciatori del comune di Treviso. Venezia non è tenuta a nominare per sua parte un giudice (arbitro) nella lite mossa da Battifolle del fu Serravalle da Camino circa sentenza pronunziata dai giudici del proprio, essendo così il da Camino che sua moglie soggetti alla giurisdizione di quel tribunale, come cittadini veneziani. V. Minotto, Doc. ad Belunum ecc., II, 5. 388. — (1323), Ottobre 21. — c. 144 (143). — In seguito a quanto esponesi al n. 357, il doge e i suoi consiglieri ingiungono ai provveditori di comune di esaminare se quelli de ca Zovene siano cittadini veneti di Accon. I provveditori Tomaso Barbarigo, Bisino Contarmi e Iacopo Gradenigo dichiarano non essere ciò di loro competenza (v. n. 389). 389. — (1323), Novembre 10. — c. 444 (443). — Il doge e il suo consiglio in-