76 COMMEMORIALI, LIBRO I. acque amene, uomini e cose nulla avranno a temere dal re e da’ suoi sudditi ; i naufraghi non veneziani staranno a règia disposizione ; i veneziani naufragati su legni d’ altra nazione saranno liberi colle loro cose ; i veneziani potranno liberamente andare in altri paesi legati col re in alleanza o con trattati, ed esso procurerà il risarcimento de’ danni che vi patissero; i veneziani che muoiono in Armenia potrano far testamento ed affidarlo a’ loro concittadini ; le cose dei morti intestati saranno affidate a veneziani abitanti nello stesso luogo ; e dove non fossero altri veneti, saranno custodite pel re fino a disposizione del doge o del bailo veneto ; il quale ultimo giudicherà le liti fra veneziani; le liti fra veneziani e armeni o forestieri, i delitti di sangue e i latrocini saranno giudicati dalla corte del re ; le contese fra veneziani che non si potessero accomodare, saranno portate all’ arcivescovo di Sis ; dovranno essere denunziati i veneziani che uscissero dal loro comune, il quale sarà responsabile delle offese recate ad armeni o stranieri, salvo il caso che il reo non potesse esser preso da Venezia, o lui o i suoi beni. Nei contratti di credito, il bailo veneto farà fede del veneziano contraente, ed il capitano (chevitaine) regio ne farà inscrizione ne’ registri (carturair), altrimenti 1' affare sarà a rischio di chi lo fa ; le operazioni di credito fuor di Laiazzo dovranno essere notificate al bailo e al capitano dai capitani locali. È concessa una chiesa in Laiazzo ai veneziani che vi manterranno un prete ; e confermata la concessione di case fatta dal padre del re. Fatto in Sis per mano di Gregorio cancelliere, scritto dallo scrivano Paumier e munito di bolla d’ oro. V. Mas Latbie, Histoire de V ile de Chypre ecc., Ili, 687. — Langlois, Tresor ecc., 165. 320. — 1307, ind. V, Maggio 23. — c. 107. — Annotazione che, ad istanza del doge e del consiglio minore, Pietro Foscarini, qual rappresentante dei figli del fu Iacopo Tiepolo detto Coco, e Margarito Coppo, per sè e per gli eredi di Stefano e Marino Coppo, acconsentirono a sospendere per 5 mesi dal 1.° Giugno le rappresaglie che avevano ottenute per 1. 108 di gr. ven. contro il patriarca d’Aquileia, e ciò perchè il doge possa farle comprendere nelle trattative di componimento (v. n. 336). V. Minotto, Doc. ad Forumjulii ecc., 62. 321. — 1307, Maggio 27. — c. 107 t.° — Filippo re di Francia fa sapere a tutti che, pei servigi resi da Venezia a Carlo di Valois, dichiara esenti dall’imposta del denaro per lira, pagata dagli oltremontani, tutti i veneziani negozianti nel suo regno. Data a Poitiers. 322. — 1307, Maggio 29. — c. 111. — Bolla piccola di Clemente V al patriarca di Grado ed al vescovo di Castello. Dichiara nulli i trattati stipulati da Vitale Michele duca in Candia col greco Alessio Calergi, che tolsero i beni ai vescovi calamonense e milopotense, e gli imita a presentare al doge una bolla con cui esorta Venezia a rompere col Calergi, rimettere i vescovi nelle lor sedi e risarcirli dei danni patiti. Data a Poitiers, a. II del pont. (IV hai. Iun) (v. n. 331 e 419). V. Corner Creta Sacra, II, 298. — Marin, St. poi. e civ. del comm. ecc., V, 326.