DOGE: PIETRO GRADENIGO. 23 94. — 1302, ind. XV, Luglio. — c. 25 t.° — Annotazione: Decretatosi nel Febbraio 1299 (in. v.) di pagare agli eredi di Giovanni da Canale (morto nel primo anno del suo ufficio di bailo di Negroponte) il salario ad esso spettante per l’anno intiero, Filippo da Canale e suo fratello Roberto, rappresentato da sua moglie Catterina e da Gabriele Barbarigo, cedettero alla loro sorella Beriola 25 lire di grossi loro dovuti dallo Stato per tal causa. 95. — (1302), ind. XV, Agosto 25.— e. 27 t.° — Risposta del marchese d’liste a Vitale Radoaro e a Leonardo Faliero ambasciatori veneti. Si scusa di non potere, per essere la materia di spettanza canonica, immischiarsi in questioni relative a decime vertenti fra certo vescovo (di Ferrara?) e certi nobili (di Venezia?), nelle quali protesta non avere avuto parte. Accordò sempre ai veneziani, giusta i trattati, la libera esportazione delle rendite de’ loro beni nel ferrarese, previe piccole formalità e verso modica tassa ; se la facilità fu diminuita, ciò avvenne per porre argine alle frequenti frodi. Osserverà i patti relativi alle merci importate nel suo dominio, quando sia certo della loro provenienza. V. Minotto, Doc. ad Ferrariam ecc., I, 118, 96. — (1302), ind. I, Settembre 11. — c. 29. — Risposta del doge a Ventu-rino Capra ambasciatore del comune di Brescia, che chiedeva la concessione del sale come in passato : Benché i veneziani danneggiati pel sequestro di merci non abbiano avuto il compenso pattuito nel compromesso nel vescovo di Brescia, allo spirar dei trattati ne fu proposto il rinnovamento, con modificazioni, a Iacopo de Arigaciis ambasciatore bresciano, acconsentendo ad abbandonare la strada d’Iseo, e a dare il sale, e chiedendo la restituzione di multa fatta pagare a Marino Bellauselo ; ma il Capra non ha poteri per negoziare, quindi non si può procedere (v. n. 92). 97. — (1302), ind. I,' Ottobre 18. — c. 25 t.° — Patente con cui il re di Sicilia dichiara di aver concesso all’ ambasciatore veneto Marco Marioni, a saldo compenso di danni dati dai regi sudditi ai veneziani, 1’ esportazione (li 8000 some di frumento verso il diritto di tari 7, gr. 10 la soma e sotto altre condizioni; il tutto conforme agli ordini dati a Federico de Incisa mastro portolano di Sicilia, e ad Enrico Rubeo mastro razionale della regia curia. Data a Catania, a. 7 del r. (v. n. 98). 98. — (1302), ind. I, Ottobre 18. — c. 30 t.° — Federico III re di Sicilia scrive al doge: voler pimiti i danni dati dai suoi ai-veneziani, denunziatigli dall’ ambasciatore Marco Marioni ; per le strettezze del suo erario, non può pagare la somma a cui furono valutati da Pancrazio Giustiniani e Marco Malipiero i danni recati ai veneziani da siciliani e catalani, fin dal tempo di re Iacopo (v. n. 46) ; pattuì col Marioni di ridurre la detta somma e pagare i danneggiati, concedendo loro quanto si riferisce al n. 97 : farà giustizia anche pei danni patiti dalla galea dei Morosini ; chiede la liberazione di Pellegrino da Patti e degli altri prigionieri delle tre galee