astenessero dai farvi opere. La distrutta palata di Seuco e quella della Tenzon, che sta fra quest' ultimo luogo e Concadalbero, giacciono entro la giurisdizione di Padova; ripete la richiesta fatta al n. 150, e propone un arbitrato per tutte quelle vertenze ; non è vero che il castello delle saline sia nel territorio di Chioggia, essendo padovana l'isola di Calcinara. Accredita a Venezia, quale ambasciatore di Padova, Enrigetto dalla Bona (v. n. 144 e 158). Data a Padova. 158. — 1304, ind. II, Marzo 29. — c. 49. — Commissione data dal comune di Padova ad Enrigetto dalla Bona notaio. Accetti la proposta d‘ arbitrato per tutte le questioni vertenti fra Padova e Chioggia e Venezia ; chieda la sospensione dei lavori presso le saline padovane (v. n. 157, 160 e 164). Fatta nella sala maggiore del palazzo publico di Padova. — Testimoni: Guglielmo fu Biagio de Zensano notaio degli anziani, Nicolò de Rao notaio del sigillo, Enrico fu Gerardo notaio e cancelliere. — Atti Nascimpace fu mastro Engenolfo notaio. 159. — s. d., (1304, Marzo). — c. 18. — Risposta del doge a Bonamente ile" Mamberti giudice, Ognibene Sagramoso cavaliere, Francesco di Aprile e Rodolfino dalla Campana notaio, ambasciatori del comune di Verona. Si duole per la morte di Bartolameo della Scala capitano di quella città; loda la scelta fatta dai veronesi ili Alboino della Scala a loro capitano e signore, degno successore del fratello e del padre Alberto ; se ne congratula, e promette corrispondenza da parte di Venezia all' amicizia offerta. V. Vergi, St. della Marca Tnvigiana e Verande, IV, Doc., p. 165. — Ai.n. Musatti, limi. Aug. in notis F. Osii, Ven , 1636, p. 150. 160. — (1304), Aprile 2. — c. 50. — Rispondendo all’ ambasciatore di Gerardo da Camino capitano del comune di Treviso, il doge accetta l’offerta mediazione nelle questioni vertenti fra Padova e Venezia (v. n. 158). V. Minotto, Doc. ad Belunum ecc., 89 161. — 1304, Aprile 3. — c. 13. — Bolla piccola di papa Benedetto XI. Accompagna la bolla data nel giorno Coenae Domini, che proibiva sotto pena di scomunica il commercio di mercanzie utili in guerra coll’ Egitto e coi saraceni ; invita a farla inserire nei publici registri ed archivi, ed a farla osservare (v- n. 162 e 169). Data a Roma presso. S. Pietro, a. 1 del pont,., (Ili Non. Apr,). V. Marin, Storia civ. e poi del comm. de’ Veneziani, V, 322. 162. — s. d. — c. 172 t.° — Brano di bolla, o costituzione papale (ad perpetuarti reimemoriam), in cui, sotto pena di scomunica, della perdita dei diritti civili e di perpetua infamia, si proibisce il commercio di armi, ferro, vettovaglie, legnami