DOGE: GIOVANNI SORANZO. 21!) 228. — 1320, ind. Ili, agosto 18. — c. 83. — Istruraento in cui si dichiara: avere Belletto Faliero rettore della città di Arbe fatto leggere in quel gran consiglio la ducale allegata, che vi fu approvata ed accettata. Sottoscritto da Gregorio di Martinusio di Slovigna esaminatore. Fatto in Arbe, essendo vescovo Francesco di Filippo. — Testimoni : Cipriano di Nicolò di Ermolao, Maggio di Salvo di Gaucigna, Maggio di Filippo, Pasqua di Machina, Leonardo di Trunzane, Leonardo di Drasio di Remansolo tutti di Arbe. — Atti come il n. 224. Allegato : — Ducale a Belletto Faliero rettore di Arbe. Il doge scrive che i procuratori di quella città e dei cittadini esterni gli presentarono alcuni articoli, che invia modificati ed approvati onde siano letti e confermati dal consiglio grande. Questi articoli sono i seguenti : L’onorario del conte sia di 1. 40 di gr. all’ anno ; abbia selvaggina dell’isola per 2 grossi, frutta fresche per 1 gr. al giorno, abitazione, barca con uomini per condurlo a Venezia e viceversa ; non possa mangiare presso privati ; non possa bandire cittadini senza il consenso dei tre giudici, nè imprigionare per pene pecuniarie chi può dare malleverie ; gli immigranti da altri pa«si non abbiano accesso al consiglio ; non tenga servi de’ suoi predecessori ; la custodia notturna spetti ai terrazzani ; la famiglia del conte possa pattugliare, ma non aver parte delle multe ; l’omicida sia appiccato o, se fugge, bandito in perpetuo ; il conte non proceda che in seguito a denunzie, eccettuati i casi d’omicidio ; i percussori d’altri paghino 200 perperi, se nò stieno in carcere finché possano farlo o siano liberati ; i percussori in rissa abbiano tutti egual pena, gli altri che vi partecipano sian puniti secondo la colpa ; i camerlenghi esigano le rendite del comune, e ne rendano conto al conte, o al visconte e ai giudici ; il conte tenga il publico sigillo, e Fusi solo col consenso dei giudici; cessino i due giudici attuali e se ne eleggano tre nuovi, due nobili e un popolano ; niuno parli in consiglio contro il presente decreto, sotto pena di 100 perperi ; i giudici non possano proporne la revoca ; gli avvocati del comune abbian facoltà di placitare contro i contravventori. Data nel palazzo ducale di Venezia (v. n. 226 e 230). V. Liubió, op. cit., I, 314. 229. — 1320, ind. Ili, Agosto. — c. 81 t.° — Giovanni Vacondio procuratore del comune di Venezia, costituito davanti ad Alessandro arcivescovo, Iacopino dai Denari cantore e Pietro canonico di Candia, protesta, in nome dei suoi mandanti, non dovere l’elezione fatta dal capitolo della cattedrale di Candia del figlio di Marco Morosini al priorato di S. Antonino di quella città, in surrogazione di Nicolò Paradiso, pregiudicare ai diritti del comune su quel beneficio. L’ arcivescovo accetta la protesta. Fatto in S. Maria de capite Brolii, già dei Templari ora dell’ ordine Gerosolimitano, in Venezia. — Testimoni: Gratone Dandolo procuratore di S. Marco, Biz-zardo de Schicis e Pietro Bellotti da Cremona nipoti del Malombra. — Atti Donato del fu Giambonino de Freganesco not. imp. e scriv. due. 230. — 1320, ind. Ili, Agosto 23. — c. 85. — Istrumento in cui si dichiara