COMMEMORIGLI, I.IBRO i. danari ed oggetti preziosi, d. 20 ; Costanzo, oggetti vari, d. 34 ; Giuseppe di Bagdad (Yeusef de BaldacoJ, per un mantello da marinaio, d. 25; Vasillo Gressecans, ve-stimenta, d. 41. — Per debito di Marino Signolo, si stipulò col barone Ochin Basi-lientz il pagamento di d. 14000. Per debiti di Pantaleone Querini verro Thoros Ianni, Costantino guardiano del bazar (Vassarabam), Mansur di Haoran, d. 467 e per debiti di Paolo Morosini verso Mansur di Haoran, d. 30. Marchetto Guglielmo nipote di Marco, deve a Marcia moglie di Bonasera d. 1000; Marco Guglielmo, per gioie, d. 300. V. Mas Latrie, loc cit., 684 — Langlois, op. cit, 170. 357. — 1308, ind. VI, (principio?). — c. 122. — Il comune di Padova commette a Romano de’ Steni giudice, inviato a Venezia, di dimostrare al doge l’ingiustizia delle rappresaglie concesse a Biagio Gradelloni contro i padovani ; di chieder la restituzione di quanto fu sequestrato in forza di esse, disposta Padova a far poi giudicare da arbitri le pretese del Gradelloni ; e di esporre che le rappresaglie concesse dal comune di Padova a Metto e Bartolameo dalla Tavola lo furono solo contro Chioggia, la quale sarà udita dai padovani se vorrà far rimostranze (v. n. 372 e 358). 358. — s. d., (1308 principio?). — c. 122. — In risposta all’ esposizione fatta da Romano de’ Steni (v. n. 357), il doge ricorda che il podestà di Padova gli scrisse, avere Spinabello Corezario e Paolo, di detta città, chiesta rappresaglia contro i veneziani perchè Biagio Gradelloni aveva, in forza di suo diritto, sequestrato allume ed altro di loro spettanza, al che Venezia aveva risposto giustificando 1’ operato del Gradellbni ; e poiché i padovani avevano emesse rappresaglie contro i chioggiotti, da questi pretese ingiuste, il comune veneto aveva p oposto di sottoporre ambe le questioni ad arbitrato ; ora il doge dichiara ingiusta la pretesa che vengano restituite le cose sequestrate prima dell’ arbitrato, ed insiste sulle prime proposizioni. 1308, Febbraio 5. — V. 1307, Dicembre 5, n. 341. - 359. — s. d„ (1308, Febbraio 7). — c. 122. — Bernardo e Bernardino giudici, ambasciatori del comune di Parma, espongono al doge : Quella città vuol rispettati i propri diritti sul Po, e non soffre che per esso si conducano merci ai suoi nemici i per favorire Venezia, permetterà il passaggio delle merci non destinate ai nemici stessi, quando se ne chieda licenza, se le paghino i diritti soliti di transito, e Venezia guarentisca, e Cremona prometta, che i parmigiani ed altri possano andare sicuramente nelle località del parmigiano. Parma rinunzierà ad esigere dai veneziani nel Po qualsiasi diritto, se Venezia otterrà che i cremonesi non facciano pagare imposte nelle loro acque ai parmigiani ed ai veneziani. Parma penserà a compensare con rappresaglie Iacopo da S. Michele suo cittadino, preso in mare e danneggiato dai veneziani per 225 fiorini d’ oro (v. n. 346 e 360). V. Minotto, Doc. ad Ferrariam ecc , I, 138. 360. — (1308), Febbraio 7. — c. 122 t.° — Bisposta del doge alla precedente