X 70 X I. Che per atto puramente grazioso , e da non addursi in esempio, accordo I* ulteriore perentorio termine di giorni Otto dalla pubblicazione del presente , alla iscrizione medesima presso la sullodata Camera di Commercio . II. Che obbligati a questa sono tutti li Negozianti così all’ ingrosso , che al minuto di qualsisia genere, aventi Bottegà , Fondaco , o privato Magazzino ; li Proprietarj di Fabbriche , e Manifatture d’ogni sorte ; Fabbricatori, Spedizioneri, Artisti, che fossero Capi di Bottega, o di Lavoro, Sensali , ed in generale tutti gli esercenti qualsisia genere di Commercio , e d’Industria . III. Che spirato il sopraespresso periodo di tempo non vi sarà più luogo sotto qualunque immaginabile pretesto alla iscrizione ordinata, e che tutti quelli , che abuseranno di questo ultimo specioso indulto , ommet-tendo di farsi registrare nel relativo Elenco presso la Camera di Commercio , e che in qualche maniera per se, o per interposte.