X loG X XV. Xn caso di malattia , o di assenza da questa Comune dell’esercente , sono obbligati di supplire alla notifica in di lui vece gl’individui della di lui famiglia, o commessi. XVI. Dovrà essere consertata dal Notificante per un anno la bolletta figlia nel locale , bottega , o fondaco in cui esercita 1' arte , o commercio , onde presentarla ad ogni ricerca dei commessi dell’ Amministrazione dell' imposizioni dirette a ciò- autorizzati. XVII. . Tutti quegli esercenti arti , o commercio, che non si saranno notificati nel termine prescritto dall’Articolo 1. soggiaceranno al pagamento del doppio contributo loro spettante . XVIII. I prodotti delle multe levate agli innob-bcdienti come all’ Articolo precedente , cedono per un terzo a favore degl’inventori , ed •il resto sarà diviso metà al Tesoro , e metà