)( 31 )( REGNO D’ I T A L I A. /■ " IL CONSIGLIO MUNICIPALE DE’ s a v j. X reviene gli Esercenti le Professioni ILibé-rali, che a termine della Legge 22. Marzo» Ì804. essendo spirato col giorno l5. Maggio corrente il periodo dell’abilitazione concessa ai Debitori morosi di supplire al loro debito coll’aggiunta della pena del 5. per cento, viene ad essi accordato il termine perentorio di cinque giorni dalla pubblicazione del presente per soddisfare la Quota del rispettivo loro debito per il Contributo maturato nel caduto Aprile, dopo il quale sarà eseguita la pignorazióne coi metodi di Legge, e com’ è prescritto dalli vegliami Regolamenti; Venezia 16. Maggio 1807. Fi sani F. F. di Podestà. Etilato Segr. in Capò.