X 20 X vi. Non servirà mai a giustificare la mancanza o del Sensale , o dell’ Acquirente , la notifica verificata da uno solo di essi ; ma dovranno entrambi o uniti, o separati prestarsi ad un tale dovere ; e quello , che mancherà sarà soggetto alla pena di sopra indicata . VII. Per l’esatto adempimento di quanto viene prescritto nel proposito sarà la presente affissa ne’ luoghi soliti, e ne verrà rimesso un' esemplare ad ognuno degli anzidetti Sensali , e Venditori per loro intelligenza , e direzione . . Venezia 8. Maggio 1807. Renier Podestà. "Sellato Segy. in Capo.