X 98 X » VII. ' I Domestici, e tutti gli altri, che aveqd© la Famiglia o Casa propria in una Contrada abitano presso qualche altra Famiglia , do-* vranno notarsi neWa Contrada , ove tengono la Famiglia propria, indicando però al tempo medesimo in qual altro luogo sogliono far dimora, Vili. Secondo la Legge i&>2. ( Art. l©. ) gli Individui delle Classi seguenti sono esenti dal servizio personale , ma soggetti al pagamento d5 una tassa proporzionata alla loro Rendita , o proventi d’Industria , che sarà in seguito pubblicata . 1. I Capi degli Vffizj Pubblici, eh’ esìgono giornaliera residenza . 2. I Professori , e Maestri di Scuole Pub- bliche . 3. Tutti quelli , che la Municipalità ha ri- conosciuti inabili a portar 1‘ Armi, Sono poi esenti, e dal servizio personale , e dalla Tassa ( Art. 12. ) 1. Le Autorità Costituzionali , ì Prefetti , gli Amministratori dei Dipartimenti, i