X 102 )( all’altro di Sua Altezza Imperiale 24. febbraio 1807., in calce alla presente trascritta , o dichiarati compresi nella stessa in virtù del sullodato Decreto 22. Giugno , nessuno eccettuato per qualsisia titolo , o circostanza e compresi pure quelli che dietro alli precedenti Avvisi si fossero inscritti presso qualunque Uffizio, saranno obbligati dinotificarsi a questo Consiglio enrr9 il giorno 2p. del mese corrente , eh’ è il termine di rigore. II. Sono considerati per esercenti quelli , che non hanno abbandonato la rispettiva Arte , o Commercio ayanti il primo Aprile 1807. III. Chi esercita più xirti, o rami di Commercio , se nella stessa bottega , o nello stesso fondaco , sarà sufficiente che nella notifica dichiari le diverse Arti , o rami di commercio eh’ esercita ; e se in bottega o fondaco separato, comunque nella stessa Casa , sarà in dovere di fare tante notifiche separate , quante sono le Arti , o rami di commercio eh’esercita, dovendo in questo caso per ciascun Arte, o ramo di commarcio pagarsi ij pontributp fissato dalla Tariffa suddetta. I