4 Nuovo Archivio Veneto nella metropoli. Era un sistema che si rispecchia negli ordinamenti giuridici romani, quali furono tramandati dalle fonti venute fino a noi, ed in cui campeggiano le due distinte figure dell ' exercitor (l’armatore) e del ma-gister navis (il capitano). In proporzioni assai più modeste versò invece il traffico marittimo del Mediterraneo all’ epoca della bassa latinità, quando quel mare era continuamente corso da pirati slavi, saraceni, normanni (i). Durante quell’epoca gl’interessati alla navigazione solevano vegliare essi medesimi al grave rischio della medesima, confondendosi in una persona sola 1’ armatore ed il capitano, nel tempo stesso che l’impresa diveniva, almeno in parte, cosa comune fra quest’unica persona, che aveva assunto l’appellativo di patronus, ed i negozianti proprietari del carico, i quali sovente viaggiavano essi pure sulla nave, accompagnando il loro avere, e in qualche punto cosa comune eziandio col personale dei marinai. Il più antico documento giuridico in rispondenza con questo stato di cose è quello bizantino dell’ottavo secolo, noto sotto il nome di pseudo-diritto di Rodi^ contraddistinto fra le fonti bizantine col titolo di vó|xo; vx'jti-xó;. Esso è da studiarsi nella collezione del Pardessus, (vol. I, c. 6), che ne è ancora adesso la riproduzione critica meglio accurata, ma va dessa utilmente confrontata col testo contenuto nell’ Ecloga ad Prochiron mutata, quale trovasi edita nel vol. IV dell’ opera Jus graeco-romanum di Zachariae von Lingenthal. Quest’ultimo autore nell’altra sua opera Geschichte des griechisch-römischen Rechts (pag. 316 e segg.) riassume le caratteristiche del vijxo; vxjtixó; in confronto del diritto giustinianeo nei seguenti punti: 1. niun cenno di corrispondenza (1) Zachariä v. Lingenthal, Geschichte des griechisch-römischen Rechts, p. 317.