Nuovo Archivio Veneto parte dell’ atireus — che valeva circa i5 franchi — Glossario del Ducange) per i marinai. E poi indicata la misura proporzionale d’interesse nel profitto della navigazione spettante, quando eravi rapporto sociale, al nocchiero, agli ufficiali ed ai marinai, attribuendosi due porzioni (jxépyj) al nocchiero, una e mezza a ciascun uffi-ed una ai marinai (capitoli premessi al vójxo; [1-7], voi. I, pag. 233 e 234 della raccolta del Pardessus). Se fosse concorso il rapporto sociale fra tutti gl’interessati nella spedizione, si avrebbe avuta precisamente la colonna marittima fiorita più tardi nell’Italia meridionale; ma siccome tale concorso non consegue affatto necessariamente dal vójxos, così è esatto quanto rileva il Goldschmidt, (op. cit., p. 8), che i due istituti non possono affatto confondersi, atteso che la colonna era una comunione di perdita e di guadagno fissamente organizzata fra gli interessati nella spedizione marittima, con esatta determinazione consuetudinaria delle parti rispettive d’interesse. Anche l’istituto del consiglio della nave, tanto importante nelle leggi posteriori, si trova in forma embrionale nel vójxo;, dove si dispone, al cap. IX: « si magister de » jactu consultare velit, vectores interroget, quorum in » nave merces sunt, et de eo quod faciendum sit delibe-» rationem ineant». Era, come si vede, facoltativo per il capitano sentire o meno, il voto dei caricatori delle merci, e ciò si trova menzionato dalla legge solo per il caso del getto. In condizioni analoghe a quelle che diedero luogo agli ordinamenti bisantini suddetti, versò per più secoli la navigazione a Venezia, come lo attestano, in difetto di leggi, i contratti nei quali si rispecchiano gli usi del tempo e che riproducono sostanzialmente quegli ordinamenti. Ma il fiorire sempre crescente dei traffici, particolarmente all’ epoca delle Crociate, fece sì che si svolgessero e prendessero forme più spiccate istituti di cui il vó¡j,og presenta soltanto le prime linee. Ciò si rileva dai docu-