3° Nuovo Archivio Veneto riceva; quest’ultimo poi doveva prestarsi all’uopo, o in giornata o nel giorno successivo, e altrimenti era tenuto a corrispondere al patrono tré lire per ogni giorno d’indugio, salvo il caso di mal tempo o di contestazioni per guasti nelle merci che dovevano definirsi dall’ autorità prima della consegna; al che, per il caso più frequente di guasto provvede il successivo (c. 53) col titolo : quali-ter restauracio fieri debet de mercibus que per aquam vastarentur, applicando i criteri stessi del c. 51 sulla resa delle merci. I consoli o rettori dovevano possibilmente far la stima del danno finche le merci si trovavano ancora a bordo, ed il patrono non si esonerava dalla rispondenza che «si posset probare quod damnum illud » per occasionem extinguendi ignem vel per fortunam tem-» poris evenisset ». Era anche provvisto all’inversione della prova per le merci soggette a naturale deperimento, prescrivendosi: « et si damnum aliquod in oleo vel melle » vel zucchero vel vino vel alio liquido alieni eveniret, » si supradictis (i consoli o rettori) videbitur quod pa-» tronorum occasione evenerit, ei secundum damni esti-» macionem faciant satisfieri ». Era tariffato dagli St. (c. 54) i’ importo del danno per le merci in sacchi, che si fossero scaricate con mezzi meccanici per cui venivano a pregiudicarsi ; è fissata la corresponsione di tante lire per ogni sacco, variando la cifra a seconda della qualità della merce. Conseguenza del cumulo nel patrono della qualità d’ armatore e di capitano era che non vi fosse un’ azione reale sulla nave, per la quale mancava il motivo di garantire un obbligato lontano e sconosciuto, ma essa rispondesse solo in quanto fosse di proprietà del patrono. Ed in armonia con ciò sta il c. 1 t6 St. Z. ca-pitulum generale de penis tollendis, lam illis quorum sunt naves, quam illis quibus sunt commisse colle parole : «si naves ipse non fuerint ipsorum patronorum..... » penam vel penas ipsas ipsi patroni solvere cogaatur » et debeant de suo mobili .... In difetto della nave,