Gli staniti marittimi veneziani ■9 quelli del Tiepolo, era invece quasi ¡1 solo riservato per la concessione di stanze. Sull’equipaggio concordano le due legislazioni (c. 8 e c. 20) che nelle navi da duecento migliaja vi siano 20 marinai, non computati fra gli stessi i soldati, i passag-geri ed i cuochi od altri servi di bordo. Per le navi di maggior portata doveva crescere il numero dei marinai colla regola riassunta al c. 20 degli Statuti dello Zeno, che per ogni dieci migliaia in più fosse aggiunto un marinaio. Al personale dei marinai gli St. dello Zeno (c. 22) aggiungono alcuni trombettieri e suonatori di timpani ed un suonatore di tamburo. Vietano poi, sotto sanzione pecuniaria gli Statuti dello Zeno (c. 24) che si prendano marinai minori d’anni diciotto; vietano eziandio ai patroni della nave nei legni da duecento e più migliaja di fungere quali marinai, essendovi uno solo o due patroni, permettendolo invece, se i patroni fossero tre, ad uno di essi, e a due se fossero quattro o più. Ciò trovasi in corrispondenza cogli speciali obblighi imposti ai patroni per il governo della nave, i quali si trovano riassunti nel giuramento loro imposto.Promettevano essi con quest’ ultimo di non noleggiare la nave oltre ai due terzi della capacità per la quale era stata destinata, d’aver fatta verificare la regolarità dell’ armamento (1), di non caricare oltre al limite prescritto e di non vendere gli arredi della nave (St. Zeno, cc. 36, 37, 38). (1) A ciò corrisponde quanto si legge nel documento, della fine del sec. XIII, intitolato, negli Indici dell’Archivio di Stato di Venezia, Capitolare dei parcenevoli (Atti diplomatici miscellanea, n. 125. — Pergamena): «Et si sum vel fuero patronus navis, vel partem ha-» buero in navi que fuerit a CC milliariis supra, et sciero quod magagna » in arboribus vel antenis seu temonibus ipsius navis fuerit, ipsam » magngnam naulizatis qui prefuerint manifestabo bona fide' sine fraude » cum ipsam navem naulizabo. Et per hoc sacramentum teneor ecc. »