28 Nuovo Archivio Veneto da settecento all’in su (c. idem) 400 giavellotti e le altre armi sei per ciascuna specie* le balestre col relativo corredo. Al corredo obbligatorio della nave da duecento mi-gliaja all’in su spettava, secondo gli St. dello Zeno (c. 31), eziandio una stadera che doveva essere di giusto peso veneziano e capace di pesare fino a settecento libbre grosse, e ciò in relazione coll’obbligo di pesare .tutte le merci caricate. Le provviste di combustibile e le alimentari non erano di spettanza della nave, poiché ciò avrebbe ecceduto i limiti dell’impresa dei patroni, ma bensì di tutti i singoli che si trovavano a bordo, marinai, negozianti e passeggeri, e gli Stat. del Tiepolo, e con maggior dettaglio quelli dello Zeno, fissano il limite di portata permessa; riguardo alle legne si prescrive semplicemente che non si ecceda il necessario in ragione del viaggio che si faceva (St. T. c. 32 e St. Z. c. 57); si potevano portare un bigoncio d’acqua e uno di vino così per l’andata come per il ritorno per i viaggi di Barbaria, e due d' acqua e due di vino per gli altri viaggi (St. T. c. 33 e Z. c. 58); per qualunque viaggio la portata permessa di farina e biscotti era di due staja e una quarta (St. Z. c. 59); per ciò che si avesse portato in più, il peso si calcolava a parte a carico del singolo nei suoi rapporti sia di noleggio sia di società, che fossero stati del caso; la legna superflua rimaneva a vantaggio dei patroni della nave. Sull’armamento dell’equipaggio vogliono gli Stat. del Tiepolo (c. 8) che ciascun marinajo abbia elmo, scudo, giaco, spada e tre lande ; e quelli dello Zeno (c. 27), specificando maggiormente, ordinano che l’elmo sia di cuojo o di ferro e che il marinajo, oltre agli altri oggetti d’armamento prescritti dagli St. del Tiepolo, sia anche provvisto d’ un coltello ; inoltre gli St. dello Zeno (c. idem) dispongono che il marinajo con mercede di 40 lire 0 più abbia eziandio una panciera od una