Gli statuti marittimi vtneziani <5 » naùcleriis et tnarinariis», ed il disposto è: « Ordinamus » quod arma que nauclerii et marinarii habere tenentur » prò aliquo debito eis ait ferri non possinl donec patronis » navium tenebuntur ». In quella vece la rubrica del corrispondente cap. 36 del testo Querini ha: « De noclerio qui » a navi iolii non potest », laddove il disposto del capitolo sostanzialmente corrisponde al cap. 28 del codice qui riprodotto, per cui il Pardessus pensò ad una correzione entro il disposto, non affatto necessaria invece col nostro testo (1). Altro esempio lo si ha al cap. 89, testo Quiriniano, (capitolo 74 di quello qui pubblicato) sui danni agli alberi, alle antenne e ai timoni. Vi è detto: « dampnum illud » non sit in varca » (varea in senso di avaria comune che dia luogo a contributo fra gli interessati nella nave e nel carico), ma il Canciani fa osservare che il non appare scritto da una mano più recente, correzione giustificata però, nota il Pardessus, dall’ ipotesi che 1’ ommis-sione sia stata un’ inesattezza dell’amanuense, essendovi altrimenti contraddizione con quanto si legge al succes- (i) Nel Capitolare della Corte dell’ Esaminador, all’Archivio di Stato di Venezia, si trova una trascrizione degli Statata navium del 1255, ma in via riassuntiva e con molte ommissioni (a), come può vedersi nell’ Appendice alla presente pubblicazione. (a) La più piccola navigazione era già fuori dagli St. dello Zeno, che disponevano sulle navi la cui portata oltrepassasse i 200 miglia), e quanto alla grande, colle sue proporzioni alla fine del secolo XV, quando toccò all'apogeo la potenza marittima veneziana (vedi la nota statistica dei navigli veneziani fatta da Marin Sanuto e che si riferisce solo al principio del secolo), ed in ¡specie collo sviluppo preso dai viaggi periodici di caravana delle galee mercantili prese in locazione dallo Stato da associazioni di negozianti e gente di mare, scortate da galee militari, si comprende che pur conservandosi nel fondo il sistema degli St dello Zeno, inerente al fatto di un rapporto sociale fra gl’ interessati, ne andassero però soppresse molte norme di dettaglio, emanate quando la marineria veneta, pur notevole, non contava ancora le galere grosse, di cui la prima fu costruita nel 1294 (Casoni: Dei navigli poliremi usati nella marina degli antichi veneziani nel tomo II del 1838, pag: 307 e seg. delle Esercitazioni dell’Ateneo di Venezia.