22 Nuovo Archivio Veneto zioni alla legge da parte dei patroni, come il getto della zavorra prescritta; ed è notevole ¡’obbligazione accennata per il caso di naufragio di rimanere per 15 giorni intenti al ricupero della nave, degli arredi e delle merci. Quel rapporto sociale che, a seconda dei casi e delle persone, in maggiore od in minor grado esisteva fra i vari cointeressati nella navigazione a norma degli Statuto. dello Zeno, spiega che vi fosse in certa misura solidarietà fra gli stessi per l’adempimento delle obbligazioni d’ ordine pubblico, ed é coerente a ciò l’imposizione anzidetta' fatta ai marinai di denunziare le contravvenzioni dei patroni. Fra le persone dell’equipaggio ebbe speciale importanza nella navigazione medievale e successiva lo scriba-nus a bordo della nave. Si sostituiva così una speciale garanzia a quella grandissima del diritto romano deU’ac/id exrcitoria (1) venuta a mancare col concentrarsi nella persona sola del patrono della nave delle due vesti di armatore e di capitano. Che se fosse stato il caso della compania de nave, lo scrivano riusciva un organo della stessa. Già negli statata del Tiepolo (c. 17) è chiaramente delineata la figura giuridica dello scrivano nei termini » seguenti : decernimus quod patronus cuiuslibet navis » habeat unum scribanum, qui debeat scribere omnes » merces, numero et pondere, et earum signo signare,quas » mercatores et marinarii voluerint conducere ¡usta navem (1) Quantunque in scrittori che, sebbene posteriori di tempo, si riferivano però a condizioni sostanzialmente eguali della navigazione (ad es. Ferretti, De jure et re navali, libcr priinus) s’incontra menzione dell’ actio exercitoria, essa non aveva però alcuna importanza pratica se unico era il patrono della nave, e l’aveva minore che per il diritto romano eziandio in caso di più patroni, attesa la limitazione della rispondenza al valore della nave riguardo ai patroni non cumulanti la veste di capitano.