Gli statuti marittimi veneziani 35 tevole di tali penalità è anche negli St. del Tiepolo del 1229 (c. 39, St. dello Zeno c. 80) che risguarda il marinaio che volesse, contrariamente ai patti, abbandonare la nave, il quale poteva esser costretto dal patrono a rimanere fino all’ adempimento di ogni suo obbligo, aggiungendosi: « sed marinarius qui furtive aut violenter contra pa-» ctum conventionis reliquerit navem, teneatur restau-» rare totum illud in duplum quod susceperit pro mari-» naricia, et insuper tantum quantum iudex vel iudices » super hoc ordinati statuerent et diffinient ». Colle condizioni della navigazione d’ allora sarebbe stato intollerabile che, in contratti a viaggio, 1’ arresto forzato all’intento di svernare avesse pesato sul patrono ed i marinai, e a prevenirlo si stipulavano appositi patti ad integrare i quali occorrono anche speciali precetti degli Statata. Sono di questa categoria i seguenti: 1. (St. del Tiepolo c. 41 ; dello Zeno c. 82) de nave que fuerit nauli-\ata ad eundum ad partes Romanie vel alibi, ove si suppone il patto di svernare in certo luogo, corrispondendo all’ uopo un supplemento di mercede, e si prescrive che tale supplemento sia dovuto egualmente anche se per comune volontà la nave si trattenga a svernare in altro sito, fermi d’altra parte gli obblighi originariamente pattuiti dal p ¡trono e dai marinai verso i noleggiatori; 2. (St. del Tiepolo c. 42; St. dello Zeno c. 82, 2a parte) de nave in aliquo loco eunte in quo debeat esse scapula (libera), in cui, per il caso di arresto di comune volontà, affine di svernare, quando invece la nave avrebbe dovuto esser libera in dato luogo, si stabilisce che venga aumentata d’ una quarta parte la mercede corrisposta dai noleggia- nam et poenas, ut pacta omnia serventur, inspecta qualitate et con-ditione facti; et hoc totiens, quotiens judices super pactis talibus fue-rint requisiti, ut naves propterea nullum patiantur defectum......