Nuovo Archivio Veneto tori ai patroni c marinai, questi rimanendo obbligati anche per tal prolungamento del servizio a norma dei patti originari. c) Alle norme di polizia e di diritto si aggiungono regole di procedura. Gli Statuto, del Tiepolo (c. 43) e gli Statuto de 1 l*o Zeno (c. 83), sotto 1’ intestazione : de discordili pel differenciis componendis, si quas fuerint, inter euntes in navibus, prescrivono che, compiuto il viaggio, entro il quinto giorno dall’approdo i querelati debbano dare un pegno al giudice o ai giudici all’uopo competenti; che, dato il pegno, si possa effettuare lo scarico della nave, e nel termine di quindici giorni da ciò si possa esigere venga deciso intorno all’oggetto controverso, trascorso il qual termine senza avere esercitata l’azione, non sia più il caso di spiegarla, e debbasi conseguentemente restituire il pegno che fosse stato dato; dovendosi invece, avendo luogo il giudizio, completarsi il pegno se i giudici lo trovassero insufficiente. Che se il querelato non si prestasse a completare il pegno (de rebellatione alicuius qui noluerit pignus iudicibus exibere (Statuto del Tiepolo c. 44 e Statuto dello Zeno c. 84), il querelante poteva sequestrare quanto occorresse delle merci di ragione del querelato esistenti a bordo della nave; e in mancanza nella nave di merci del querelato, i giudici dovevano mettere il sequestro sopra i di lui beni altrove esistenti. A giudici poi dovevano eleggersi (de iudicibus eligen.iis qui debea'it componer e discordias ortas inter euntes in navibus. Statuto del Tiepolo c. 45, Statuto dello Zeno, c. 86) tre uomini idonei in Venezia, e fuori ove fosse alcun duca o podestà o bajulo per il doge, la definizione delle controversie doveva avvenire 0 innanzi a tali autorità o davanti a coloro che da esse fossero commessi per la trattazione della pendenza (gli St. dello Zeno vogliono che segua in caso tale delegazione) provvedendosi alla sollecitudine dell’esaurimento col precetto che il chiamato dovesse rispondere in capo al primo termine fissato all’ uopo.