Gli statuti marittimi veneziani 37 Gli St. dello Zeno contengono una disposizione speciale per il pronto scarico delle merci (c. 85 : qitod ju-dices possint penam et pcnas imponeva et auferre pa-tronis si itoti discaricaverint ad terminimi eis imposi-tum) prescrivendo che, non effettuato lo scarico nel termine d’ obbligo, i giudici possano farsi consegnare gli oggetti dai patroni, e non ottenendone la consegna, si consegua essa in via coattiva dal doge col consiglio entro quindici giorni dall’ avuta notizia del fatto. Il ritardo della consegna è anche colpito di pene pecuniarie a vantaggio del comune veneto. Gli St. dello Zeno poi al c. 98 danno ampia facoltà in via di cognizione ed esecuzione, compresa 1’ applicazione delle pene in caso d’infrazione degli statuti, a Venezia agli advocatores del comune ed ai giudici, e.fuori alle autorità delegate dal governo veneto in tutto ciò, che non era di speciale competenza dei potere ducale. dj Come si rilevava più indietro, se nel rimanente l’importanza degli St. dello Zeno spicca piuttosto come legge di polizia navale che come legge di diritto privato, è invece dessa di grandissimo rilievo nei rapporti privati delle contribuzioni per le avarie. Vi sono dedicati i capitoli 74*79 e 95-96, ' ¡'quali dispongono per le navi di duecento migliaia all’ in su, ma il lib. VI cit. degli Statuta civilia estese i precetti relativi anche alle navi al di sotto di duecento migliaia. Gli St. dello Zeno, non accolgono una massima generale, quale si è vista nel pseudo diritto rodio, sull’accomunamento d’ogni avaria fra i varii interessati nella navigazione, massima che, se in quel diritto emanava dalla legge, emanava invece dalla convenzione nel contratto di colonna del mezzogiorno d’Italia, e nell'- agermanamento del Consolato del Mare (1), ma . (1) Vedi Fremery, Etudes de droit commercial — Pardessus, Collection, cit., vol. 1!, p. 20-21 — Auan*i:i.u, Delle antiche consuetudini