Nuovo Archivio Veneto sivo cap. 74 (cap., 8.9 del testo Quirini). Questa, che col testo Quiriniano rimaneva pur sempre non più che una congettura; diviene invece cosa certa col testo edito al presente, il quale contiene l’identica espressione senza recar traccia alcuna che il non sia stato aggiunto posteriormente allo scritto primitivo (t). 3. Quanto si disse già sugli Statuto, dello Zeno vale anche per. le leggi venete marittime precedenti, che cioè il carattere loro prevalente le colloca nel campo delle leggi di polizia navale, riuscendo pure leggi di diritto privato in singole materie. Le une e le altre norme possono distinguersi in due gruppi, badando da una parte al momento della partenza e dall’altra a quelli del viaggio ed arrivo a destinazione della nave. Riassumerò queste norme sia dagli Statuto precedenti, sia come esistono in quelli dello Zeno. Le cautele, per la sicurezza del tragitto, da prendersi all’atto della partenza richiamarono per prime, in ordine di data, 1’ attenzione del legislatore veneto, ed è ad esse, ed anzi ad alcune d’esse soltanto, che si riferisce lo statuto di Pietro Ziani del 12 marzo 1227, de saornatione, caricacione et stiva/ione navium. Esso non è stato pubblicato finora per esteso che dal Romanin (Storia documentata di Venezia, II, pag. 441 e seg., Documenti), e lo si riproduce qui quale premessa agli Statata del Tiepolo e dello Zeno. Eccone in breve il contenuto nella sua rispondenza con quest’ ultimi. E noto quale importanza avessero le zavorre in una navigazione parzialmente a vela e prevalentemente a forza di remi. Lo Statuto Ziani si rimette sulle modalità della zavorrazione all’accordo degli interessati, ed in mancanza (i) Anche nel manoscritto esistente in Inghilterra, nella Collezione Phillips di Cheltenham il 11011 è nella identica scrittura del restante del testo.