Gli statuti marittimi veneziani steriore della stessa prima origine e più ancora della diffusione del Consolato del Mare (i). Ma anche prima di ciò il documento era stato dimostrato apocrifo (2). Esso incomincia (dal testo in fine dell’edizione del Consolato del Mare fatta a Venezia nel 1549) colle parole: « Dove et in che tempi furono concessi li pre-» senti capitoli et ordinationi di casi di Mare et di mercan-» tie » : poi seguono le date rispettive delle accettazioni a Roma, Achri, Maiorica, Pisa, Marsilia, Almeria, Genova, Brandi, Rodi, Morea, Constantinopoli per lo comune di Venezia, Alamania, Messina, Parisi, Constantinopoli per 1’ Impero, Suria; e quanto a Venezia è detto: « nell’anno » Mccxv, furono concessi per lo comune di Venetia in Con-» stantinopoli, nella chiesa di Santa Suffia per lo re Gio-» vanni incontinente che furono cacciati li Greci: et giuro » observargli sempre ». Il Pardessus dimostra la falsità di esso documento sulle traccie del Capmany (Memorias historicas sobre la marina, comercio y arles de Barcelona), e Jorio (voi. II, dell’ opera Codice Ferdinando, p. 59 e 89, copiato poi dall’Azuni) rilevando che furono soltanto gli editori della legge del Consolato del Mare che vi applicarono, a partire dal 1494, un’ intitolazione che lo fa riferire a questa legge, ciò che non risulta invece dal manoscritto spagnuolo della Biblioteca reale di Madrid, e che tale errore degli editori fece radicare 1’ opinione sulla realtà del fatto delle accettazioni. Successivamente riscontra egli punto per punto la falsità delle singole accettazioni. Riguardo a quella dei Veneziani in ¡specie avverte che nessuno degli storiografi contemporanei (ed allora la repubblica faceva già raccogliere tutte le me- (1) Veggasi ai esempio: Goldschmidt, op. cit., pag 323 e segg., nota 23; Schaube, Das Consulat des Meeres ir. Pisa p. 253; Schöpfer, Manuale di storia del diritto italiano pag. 419 e seg. e Wagner, Handbuch des Seerechts, p. 57 e seg. (2) Pardessus Collection des lois maritimes, vol. II, p. 4 e seg.