4° Nuovo Archivio Veneto In ogni caso però erano esenti da contribuzione i passaggeri, ed essendovi passaggeri, anche i marinai (c. 78). Se però vi fossero stati insieme passaggeri e caricatori di merci, per fare il riparto d’avaria dovevano calcolarsi anche le quo.e dei passaggeri, ma il carico delle stesse veniva sopportato dai patroni del legno. Nel caso di getto si faceva luogo a contribuzione (c. 95) come era di regola anche nel diritto romano, ma si riservano all’ uopo le speciali pattuizioni, che intervenissero fra i mercanti interessati al carico e i patroni; la contribuzione si precisa che valga eziandio per le. spese que fiunt causa libacionis (getto). In più punti dei capitoli anzidetti sulle avarie dichiarano gli St. di tradurre in legge ciò ch’era d’uso, per cui si deve intendere che 1’ uso continuava a regolare i casi non disciplinati dagli Statuta. Il Pardessus (1) vorrebbe che l’uso in questione non fosse altro che il diritto romano, ma non è provato in generale il motivo, che egli adduce, che fosse d’abitudine a Venezia il consacrare negli statuti gli usi derogatori dal diritto romano, e poi nella specialità della materia marittima la cosa è contraddetta da quanto si è avvertito più indietro sulla costituzione di usi veneti, rispondenti alle condizioni della navigazione tanto mutate in confronto dei tempi romani, assai prima dell’ emanazione di leggi.seguita nel sec. XIII (2). della stessa specie, restringendosi così in questo caso la presunzione del rapporto sociale, quando si tratti ad es3mpio di sapone con sapone, olio con olio, tele con tele, ecc. Essi hanno spiccatissimo del resto il concetto della comunione fra gl’interessati alla navigazione, estendendolo eziandio ai danni provenienti da fatti delittuosi del patrono, nocchiero, marinaro, negoziante od altro a bordo della nave (c. 66 di cui rileva la speciale importanza il YVagnkr. Handbucli des Seerechts, pag. 17, nota 33). (1) Lois maritimes cit. (2) Nel codice dell’Archivio di Stato di Venezia che contiene il testo qui riprodotto degli Statuti dello Zeno, di seguito a que.-.ti, a