Gli statuti marittimi veneziani ritas alicubi fuerit, potestatem habemus nos dux, cuna nostro conscilio (5) minori et maiori, declarandi et refor-mandi ipsas obscuritates sicut bonum uidebitur. Expli-ciunt slatuta nauivm (ó) (a). St. Tarr. 56. (5) consilio — (6) E. s. IV. omesso. (a) A coadiuvare quest’ opera d’ interpretazione ed a provvedere nello stesso tempo alla più diffusa conoscenza delle leggi marittime, fu, il 10 gennaio 1302 (stile veneto, cioè 1303) presa una parte nel consilio dei Pregadi e dei Quaranta, ed approvata dal Maggior Consilio (M. C. Deliberazioni, Magnus, c. 40), la quale sarà pubblicata in appendice dall' originale esistente nell’ Archivio di Stato di Venezia. Vi si ordina la raccolta di tutte le dette leggi, e di quelle spettanti al commercio in un unico libro, da farsi in due copie depositate, 1’ una presso la Curia maior (Cancelleria ducale), l’altra presso la Camera provi-sorum in Rialto. Vi si stabilisce inoltre che delle dette leggi debba darsi pubblica lettura a Rialto ed in Piazza S. Marco, nel giorno di S. Michele d’ogni anno. Ad onta delle molte ricerche fatte all’Archivio di Stato non si è trovato il detto libro, nel quale avrebbero dovuto inserirsi anche le leggi di data posteriore, cancellando quelle che venissero abrogate, esso potrebbe essere un prezioso materiale d’integrazione per gli studi di diritto marittimo veneto (S. A.). 12