Gli statuti marittimi veneziani 9 menti citati ed in parte riprodotti nell1 opera del professore Enrico Besta col titolo: Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo, pagina. 151 e seg.). Egli fa uso di documenti, che si trovano nell1 Archivio di Stato di Venezia, del 1097, 1108, 1155, 1178, 1182, 1268 ed altri, dai quali emerge che la compania de nave, se non comprendeva i marinai, quelli almeno adibiti agli uffici meno elevati, esisteva però fra i proprietari delle varie quote fsortes) della nave ed arredi della stessa, e virtualmente eziandio fra costoro e i proprietari del carico, i quali entravano nel consiglio della nave insieme col nocchiero, col presbiter (scrivane) col penese e qualche altro ufficiale di bordo. E fino ad un certo punto si accomunava il rischio delPimpresa anche ai marinai con fisso salario, arruolati per lo più non già a tempo, ma per un certo viaggio. Neppure in questi documenti si hanno traccio dell1 exercitor navis del diritto romano. L1 esplicazione dello stato di comunione di rischio fra gl’interessati nella navigazione andava a Venezia di pari passo col sorgere ed il diffondersi della commenda marittima, ivi intitolata collegantia, della quale si hanno esempi colà anche anteriori al 1000, e se ne hanno poi moltissimi del sec. XI e XII (i). 2. Fu al termine del sec. XII che si nota la tendenza in Venezia a trasformare in legge le costumanze nelle varie parti del diritto, e fu naturale che colle condizioni progredite della marineria tale opera legislativa si applicasse anche nella materia della navigazione. Vediamo infatti che in seguito agli Statuta civilia rudimentali di Enrico Dandolo, a cui si ascrive la data del 1195, e a quelli in cui furono poi essi trasfusi di Raniero Dandolo (1204) e di Pietro Ziani (1223); questi ultimi, ora per la (1) Besta, op. cit., p. 1 58 e segg., e la mia col titolo : « Le colleganze nella pratica degli affari e nella legislazione veneta ».