Gli statuti marittimi veneziani 45 maleficio dello stesso doge con aggiunte (scrittevi posteriormente) di Pietro Gradenigo ; quindi, da c. 84 a c. 106, si leggono gli Statuti delle navi di Rainieri Zeno, e dopo essi le aggiunte agli Statuti fatte da Andrea Dandolo (1346) fino a c. 142. Dopo queste furono trascritte nel codice, nei sec. XV o XVI, e in caratteri umanistici di varia mano, altre leggi. Il testo è-a due colonne per ciascuna pagina, in bei caratteri gotici minuscoli calligrafici ; le lettere iniziali dei singoli statuti sono miniate su fondo d’oro, ma non molto grandi ; quelle dei capitoli tracciate in oltremare e cinabro alternamente con ornati a penna; i titoli dei capitoli sono in rosso. Il testo degli statuti civili è circondato da glosse, secondo il costume dei codici scolastici. scritte contemporaneamente, negli ampi margini delle pagine. La numerazione degli articoli è più recente (sec. XV?). La legatura, in pelle nera con ornamenti in metallo giallo agli angoli e nei centri dei piatti, e con fermagli pure metallici, è antica, apparentemente del sec. XVI. In questa pubblicazione abbiamo stimato opportuno di riportare il testo dei manoscritti quale si legge negli originali, senza correggerne gli errori o supplirne le omissioni, pensando che ciò possa esser fatto dagli eruditi lettori, ai quali è cosi presentata la fedele lezione dei codici. Sola variante l’adozione della punteggiatura e delle maiuscole alla moderna. Ripetiamo di aver preferito qual testo degli statuti dello Zeno il codice dell’ Archivio di Stato, ponendo in calce ai singoli articoli le varianti del Quiriniano, nelle annotazioni la lettera A. indica il primo, la Q. il secondo. Quantunque di molto posteriori, abbiamo creduto far conoscere anche gli statuti delle navi contenuti nel « Capitolare della Corte dell'Examinador » per i possibili confronti di legislazione, quindi li riportiamo in appendice. E questo un codice membranaceo, appartenente