Nuovo Archivio Veneto morie storiche interessanti) ne fa menzione; cita in proposito Andrea Dandolo che parla nella sua cronaca degli Statuto, di Renier Zeno del 1255, di quarantanni posteriori alla pretesa accettazione del Consolato e non fa alcun cenno di questa. Chiude il Pardessus colla domanda assai giusta sul perchè, se vi fosse stata la pretesa accettazione nel 1215, si sarebbe poi emanata nel 1255 la legge di Renier Zeno che è assai meno completa del Consolato del M are. L’elaborazione veneta della legislazione marittima si dimostra poi del tutto indipendente dalla legge del Consolato del Mare non solo per i precedenti degli Stallila dello Zeno, ma anche per 1’ opera successiva agli stessi. Osserva invero pure il Pardessus che non fu già il Consolato del Mare, ma bensì la legge di RanierZeno il punto di partenza dei posteriori ordinamenti marittimi di Venezia. Tale è il caso rispetto alla legge del 1281 riportata al cap. 71 del lib. VI aggiunto agli Statuti civili del Tiepolo con legge del 1346 (secondo certe edizioni del 1347), ed anche rispetto ad altre disposizioni del detto Libro VI. Gli Statuta dello Zeno, su cui versano in Italia ed all’ estero quanti trattano della storia del diritto marittimo, sono conosciuti però soltanto in base all’edizione che ne ha fatto il Canciani nel 1792 alla fine della sua collezione delle Barbarorum leges. Il Pardessus nell’opera testé citata (toni. V, p. 2,0 e seg.) ha riprodotta appunto la lezione del Canciani. Nel farlo, segna egli (ibid., pag. 15) due difetti dell’opera del Canciani: l’uno, di non dare alcuna spiegazione dei vocaboli tecnici e di bassa latinità degli Statuta ; l’altro, di non essersi occupato del confronto fra più manoscritti, quando il Sandi nella sua storia cita di averne conosciuti due, e quando nelle leggi modificative di Andrea Dandolo (1) si designa (2) col (1) Libro VI cit., aggiunto agli Statuta civilia del Tiepolo. (2) Ibid. c. 69.