Gli statuti marittimi veneziani 5 d’ un exercitor con un magìster navis e coi terzi, parlandosi soltanto del nocchiero (vrjx/.Yjpog), dei marinai (vaOxat), dei negozianti o noleggiatori (I[xttopo-.) e dei viaggiatiti colla nave (È7u£xTat); 2. viene presupposto, come quello che era consueto, il caso che il noleggio non segua sul fondamento di un contratto di locazione-conduzione, ma nella forma di un affare sociale, in cui il noleggiatore e il nocchiero dividono insieme il guadagno e la perdita; 3. tutti gli accidenti che colpiscono la nave od il carico, senza colpa rispettivamente del nocchiero o dei noleggiatori o viaggianti colla nave, sono da sopportarsi fra i suddetti in comune. Contrappone a ciò Goldschmidt (1 ) : 1. che non mancherebbe nel vóiwj vjcjtcxpì qualche indicazione d’un armatore o proprietario di nave, pur tuttavia ammettendo che vi sono vincoli più stretti che nel diritto giustinianeo fra il nocchiero e i marinai aventi per lo più parte nel nolo, e fra lo stesso e i noleggiatori di frequente collegati da un rapporto sociale; 2. che l’insieme dal vójjlo? non appoggia P opinione che fosse presunto come consueto il fatto d’una società fra nocchiero e caricatori di merce;-ma si può dedurre invece che vi fossero casi realmente di società ed altri di semplice noleggio; 3. che negli uni e negli altri dei suddetti casi però appare 1’ estensione del contributo d'avarie a tutti i danni marittimi anche accidentali, il che nell’ ipotesi di società aveva nella stessa la sua giustificazione, e negli altri casi si spiegava coi cresciuti pericoli della navigazione, quelli specialmente dei tanto numerosi pirati, per cui la contribuzione d’avaria veniva a fungere quale un’assicurazione mutua fra gli interessati nella spedizione marittima; era il germe della compania de nave delle leggi posteriori. (1) Lex Rhodia und Agennanemcnt, nella Zeitschrift für das gesemmte Handelsrechts, vol. XXXV, p. 80 e segg.