Articolo 10. - Li Deputati così eletti e nominati, saranno assoggettati per l’approvazione dell’Autorità Circolare: la loro attività durerà per 3 anni, dopo l’espiro dè quali si procederà ad una nuova nomina, e potranno venire rieletti. Articolo 11. - La Deputazione terrà le sue sessioni ordinarie il primo Lunedì d’ ogni trimestre, potendo estraordinariamente, ed in casi d’ urgenza, venire convocata tanto dal Borgomastro, come dal Maggior Comandante, e sempre nella Sala Magistratuale sotto il presidio del Borgomastro, o di chi lo supplisce. Articolo 12. - Ciascun deputato avrà voto deliberativo ; si delibererà a maggioranza di voti, ed in caso di parità il Borgomastro avrà il decisivo, e se vi è mancanza scusabile d’ uno dei deputati, potrà chiamarsi a supplirlo un membro d’ ugual rango. Articolo 13. - 11 Maggiore farà rapporto alla Deputazione di tutto quanto è avvenuto nell’ intervallo d’ una sessione all’ altra, preparerà per primo gli oggetti per la disamina e deliberazione, come meglio crederà pel ben essere del Corpo, in fine saranno prelette le suppliche dirette alla Deputazione, od al Comando. Articolo 14. - Sarà d’attribuzione esclusiva della Deputazione di deliberare e decidere sopra tutti gli oggetti risguardanti il Corpo intiero, e li singoli suoi membri, sulle misure occorrevoli e suggerite dalle circostanze, approverà le nomine provvisorie fatte dal Maggiore, se così le piacerà, accetterà gl’individui qualificati, conferirà li gradi d’ogni rango, potrà escludere li membri mancanti ai loro doveri e dimetterli semplicemente, o colla marca d’indegnità, farà in caso di nomina del Maggiore la lista di tre candidati tra li più stimabili cittadini, per la scelta e nomina definitiva, per parte dell’ ìnclita Autorità superiore; essa sarà la vera ed unica rappresentante del Corpo Civico, coll’obbligo d'osservare scrupolosamente il regolamento. Articolo 15. - Tutti gli oggetti sottoposti alla deliberazione saranno registrati nel Protocollo da tenersi in lingua italiana, dali’Auditore presente, o da chi ne farà le veci, e sarà firmato da tutti gl’ intervenuti ; le nomine degli uffiziali saranno assoggettate all’ approvazione dell’inclita Autorità Circolare; il Comando firmerà le spedizioni, e le farà osservare ed eseguire. Articolo 16. - Contro i deliberati della Deputazione potrà avere luogo il reclamo al Magistrato per parte di chi si credesse leso, o pregiudicato. Capitolo 111. - Dell’ammissione degli aggregati, nomina, avanzamento e dimissione. Articolo 17. - Non potranno essere ammessi nel corpo che individui d’illibata condotta, giustificata in modo convincente e notorio alla deputazione, capaci a procurarsi li mezzi di sussistenza, li soldati e sotto uffiziali colla propria arte, mestieri ed industria, in nessun caso servile, nè di livree, e gli uffiziali devono essere impiegati magistratuali od altri; possidenti, esercenti professioni civili, o negozianti. Articolo 18. - Chiunque desidera di formare parte del corpo s’insinuerà a voce, o per iscritto presso il Comando coi recapiti giustificativi la sua qualità, d’avere adempito ai doveri di coscrizione, e quindi non si accetterà alcuno, il quale fosse prenotato per il servizio militare, o destinato per la milizia territoriale, e se è figlio di famiglia, col consesso dei genitori, e potrà venire ammesso provvisoriamente dal Comando, salvo sempre l’approvazione della Deputazione per l’ammissione definitiva. Articolo 19. - Tutti gli ammessi dovranno promettere di rispettare ed eseguire il Regolamento in ogni sua parte, ed in prova permanente vi apporranno le loro firme, e si procureranno l’uniforme e l’armatura prescritta entro un mese successivo alla loro nomina. Articolo 20. - Gli Uffiziali ammessi alla deputazione soltanto, saranno confermati dall'Autorità Circolare. Articolo 21. - Ogni individuo ammesso od avanzato dovrà pagare alla Cassa del Corpo, cioè il semplice aggregato fiorini uno, il Cadetto e sottouffiziale fiorini due, il 147 io*