/ mandati a Francia ed Inghilterra 305 tions équitables, notamment dans le règlement en sa laveur des questions concernant les frontières des colonies italiennes de ì'Erythrée, de la Somalie et de la Lybie et des colonies voisines de la France et de la Grande-Bretagne. Clemenceau. L’articolo dice pourrait. Llòyd George. Dichiaro sùbito che riconosco interamente la validità dell’articolo XIII del Trattato di Londra, e che, pertanto, il Governo britannico è sempre pronto ad entrare, in proposito, in discussione col Governo italiano. Però non vi sarebbe utilità a farlo se la Francia non fosse essa pure pronta. Clemenceau. Sono d’accordo. Balfour. Osservo che la dizione dell’articolo XIII del Trattato di Londra si riferisce ad aumento di territori francesi ed inglesi, e non a Mandati, che, strettamente parlando, non sono aumento di territorio. Ma non insisto su questo punto. Dopo di che, Balfour si ritira. Il Consiglio approva la seguente decisione: x) La Francia e la Gran Bretagna faranno congiunta-mente una raccomandazione alla Società delle Nazioni per l’avvenire delle Colonie del Togo e del Camerun. Il Mandato per l'Africa Orientale tedesca sarà dato alla Gran Bretagna. Il Mandato per l’Africa Occidentale tedesca del Sud sarà dato all’Unione del Sud-Africa. Il Mandato per le isole Samoa sarà dato alla Nuova Zelanda. Per gli altri possessi tedeschi del Pacifico, al sud dell’Equa-tore, escluse le isole tedesche del Samoa e di Nauru, il Mandato sarà dato all’Australia. Il Mandato per Nauru sarà dato all’impero britannico. Il Mandato per le isole tedesche a nord dell’Equatore sarà dato al Giappone. 2) Sarà costituita una Commissione interalleata, composta di un rappresentante dellTmpero britannico, della Francia e dell’Italia, per esaminare l’applicazione dell’art. XIII del Trattato di Londra in data 26 aprile 1915. 3) Le decisioni che precedono saranno pubblicate. 20.