390 Tonnellaggio austriaco [22 MAG. gio in questione, circa 60.000 tonnellate, è, relativamente, cosa di poco conto. Lloyd George. Penso che non vi saranno difficoltà per i bastimenti da pesca. Ma il tonnellaggio è una cosa molto importante per la Gran Bretagna, in vista delle sue gravissime perdite, che ammontano a circa otto milioni di tonnellate. Anche i Greci hanno avuto gravi perdite, e precisamente di quel tipo di navi che ora si propone vengano date all'Italia ed alla Jugoslavia. Ricordo al Consiglio che l’Inghilterra ha perduto i suoi bastimenti nel trasportare derrate a benefìcio dell’Italia e della Francia. Il tonnellaggio britannico è stato posto a disposizione di tutto il mondo, e nessuna parte di esso fu usata da imprese private. I recenti prelevamenti, per varie ragioni, da parte di varii Paesi, come gli Stati Uniti, il Brasile, il Portogallo, di bastimenti sul fondo comune, hanno fatto una pessima impressione in Inghilterra. Il Paese è molto scarso di tonnellaggio, che costituisce probabilmente la più importante industria britannica. Prego il Consiglio di non forzare l’Inghilterra ad una concessione nella riunione di oggi. Suggerirei una Conferenza tra le Parti interessate, compresa la Grecia, con rappresentanti del Ministero del Commercio britannico, i quali non sarebbero forse alieni dal fare concessioni. (Cosi viene concordato). Si tratta poi di una domanda jugoslava per ottenere una quota dalle biblioteche, dai musei, dalle collezioni d’arte di Vienna, e si approva una clausola del seguente tenore: Relativamente a tutti gli oggetti di carattere artistico, archeologico, scientifico o storico, facenti parte di collezioni che anticamente appartenevano al Governo della Monarchia austro-ungarica o alla Corona, non contemplati da altre disposizioni del presente trattato, l’Austria s’impegna: a) a negoziare con gli Stati interessati, quando ne sia richiesta, un accordo amichevole mercé il quale parte delle collezioni e degli oggetti predetti, pertinenti al patrimonio intellettuale dei distretti ceduti, potrà essere, per reciprocità, restituito ai distretti di origine; b) a nulla alienare o disperdere di tali collezioni e a non disporre di tali oggetti per venti anni, a meno che un accordo speciale non sia intervenuto prima della scadenza di