I prigionieri 395 Wilson. Penso che se, dopo liberati i prigionieri appartenenti all’Austria vera e propria, ognuna delle Potenze alleate continua a tenere i prigionieri appartenenti ad altre parti della Monarchia austro-ungarica, si darebbe impressione che gli Stati amici sono trattati peggio di quelli che erano nemici, e la situazione nell’Europa meridionale ne risulterebbe ancor più complicata. Orlando. Dichiaro l’ipotesi esclusa. Assicuro il Consiglio che, per quanto riguarda l’Italia, al momento in cui i nazionali appartenenti all’Austria vera e propria saranno liberati, anche gli altri appartenenti all’antica Monarchia austro-ungarica saranno liberati. Ma, lo ripeto, io non posso assumere l’obbligo di rilasciare immediatamente tutti i prigionieri di guerra internati in Italia. Questo è il solo obbligo che io non potrei accettare. Wilson. Penso che i Governi alleati ed associati potrebbero, in questo momento, essere solamente richiesti di accettare il principio, senza assumere alcun preciso obbligo formale. Orlando. Allora siamo d’accordo. Farò del mio meglio per liberare il maggior numero di prigionieri. Sola difficoltà resterà la possibilità del trasporto. (Il Consiglio supremo approva gli articoli concernenti i prigionieri di guerra e le sepolture : 13 articoli come quelli presentati dalla Commissione, e corrispondenti a quelli esistenti nel Trattato con la Germania. I Capi dei Governi concordano altresi che tutti i prigionieri di guerra, che erano anticamente nazionali della Monarchia austro-ungarica, e sono diventati ora nazionali di un Paese alleato od associato, dovranno essere liberati immediatamente, salvo le possibilità dei trasporti e le decisioni finali sulle frontiere dei nuovi Stati. In ogni caso essi non dovranno essere liberati posteriormente ai prigionieri di guerra nazionali del nuovo Stato austriaco.) Wilson. I rappresentanti militari di Versailles, in conformità alla risoluzione presa dal Consiglio supremo il 15 corrente, hanno presentato, in data 21, un rapporto sulla forza degli eserciti da permettersi all’Austria, all’Ungheria, alla Bulgaria, alla Cecoslovacchia, alla Jugoslavia, alla Romania, alla Polonia e alla Grecia.