— XX — elenchi precedenti, e che, per 15 nominativi e cioè Giramonti, Gaspari, Luigi Polfranceschi, Persico, Ferrari, Cristiani, Malenza, Angeli, Simeoni, Stapo (Stappo), Gianella, Millo, Rossini, Albarelli e Lombardo, si riallaccia a quanto era stato detto nell’elenco del 22 settembre, e denunzia poi altri 35 nomi non compresi nell'elenco precedente. Dal modo come è compilato quest'ultimo elenco, è a ritenere si tratti della copia di una risposta a richiesta fatta dal Kubech, che probabilmente desiderava chiarimenti maggiori su alcuni nomi e indicazioni su altri, che, da fonti presumibilmente diverse, gli erano stati segnalati (Vedi per esempio, l'annotazione a Giramonti, Gaspari, Luigi Polfranceschi, Persico, Bovio ecc.). A molti dei nomi compresi in questi elenchi abbiamo aggiunto qualche indicazione biografica, tratta dall'anagrafe 0 da ricordi veronesi. * * * Abbiamo detto nella prima parte di questa premessa che spesso le confidenze, gli spionaggi, le denunzie fatti alla polizia austriaca dai suoi dubbi strumenti, lasciavano notevole incertezza sulla verità delle asserzioni, che dovevano essere origine delle successive procedure. A suffragio di questo aggiungiamo infine qui una lettera scritta dal Larehemwartz, commissario di polizia a Venezia alla 1. R. Delegazione provinciale di Verona il 17 luglio 1819, lettera conservata in Antichi Archivi Veronesi - Archivio della R. Prefettura, Polizia BI3. Per quanto essa non si riferisca solo ai reati politici, ma a tutti, è notevolmente significativa : « N° 20922 P. VII --3 2275 1 13841 del 19 «All' I. R. Delegazione Provinciale di — Verona — « Il Senato Lombardo Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia « ebbe motivo di osservare nell'esame delle cause criminali, che i confi-« denti della Polizia, spingono talora a tal segno il loro zelo a farsi ecci-« tatori e fomentatori del delitto, onde scoprire dei Rei e denunziarli. « Essendo ciò contro la morale non solo, ma in opposizione eziandio « ai savissimi principi regolatori del Codice Penale che lascia luogo « grado a grado al pentimento e al ravvedimento, che non assoggetta a « pena il pensiero, ne tampoco il semplice progetto, e che distingue l'at-